Ricorso e provvedimenti del Prefetto - Opposizione avanti all'A.G.

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Il trasgressore o le persone obbligate in solido, «entro 60 giorni» dalla contestazione o notificazione del Verbale, possono presentare ricorso al Prefetto del luogo di commessa violazione, con atto esente da bollo da trasmettersi al Comando accertatore.

Il responsabile del Comando o Ufficio accertatore, nei successivi 30 giorni  trasmette il ricorso al Prefetto unitamente alle controdeduzioni e con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni (art. 203, comma 1 e 2 C.d.S.).

Il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, entro 90 giorni[1] dal ricevimento de«l ricorso, emette «ordinanza-ingiunzione» per il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, da pagarsi «entro 30 giorni» dalla notificazione dell’atto agli interessati. Nel caso in cui, invece, ritiene fondato il ricorso, dispone l’archiviazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 20 giugno 1994, il ricorso avverso il Verbale di accertamento è altresì esperibile, nel termine di «30 giorni» dalla contestazione o notificazione, avanti all’Autorità Giudiziaria.

In deroga a quanto previsto dall’art. 17 della legge 689/81, nei casi in cui non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso, il “Verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale oltre le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S. ).

Avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è esperibile l’opposizione avanti all’Autorità giudiziaria, «entro 30 giorni» dalla notificazione del provvedimento. Allo stato attuale, l’opposizione va presentata al Giudice di pace del luogo della commessa violazione ed il procedimento è regolato dai disposti degli artt. 22 e 23 della legge 689/81.

 


[1] Termine modificato dall’art. 18 della Legge 24 novembre 2000, n. 340