Compartecipazione di persone

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Un reato può essere commesso da una o più persone. Nel primo caso si è in presenza di un reato "mono-soggettivo"; nel secondo, del cosiddetto "concorso di persone" nel reato (art. 110 c.p. e seguenti) quando esse forniscono consapevolmente un contributo rilevante alla sua realizzazione.

►  I requisiti del concorso di persone si possono così riassumere:
 

  1. una pluralità di soggetti;
  2. la realizzazione degli elementi oggettivi del reato;
  3. il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune;
  4. la colpevolezza (la consapevolezza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un fatto criminoso).

Il concorso può essere:

  1. materiale
  2. morale

Il concorso è «materiale», quando il concorrente compie alcuno od alcuni degli atti che costituiscono l’elemento oggettivo del reato.

  • Si pensi ad esempio, a due persone che incendiano insieme un peschereccio perché una fornisce la benzina e l’altra lo incendia.

 

 

Nell’ambito del concorso materiale e a seconda del «ruolo», ricoperto, si distingue tra: 

  1. autore: è colui che esegue il reato;
  2. coautore: è colui che con altri esegue il reato;
  3. complice: è colui che partecipa al reato fornendo all’autore un aiuto materiale nella fase della preparazione o di esecuzione.
  • Ad esempio, nell’omicidio è autore colui che esplode i colpi all’indirizzo della vittima; è coautore colui che trattiene la vittima, mentre l’autore vibra i colpi di coltello; ed, infine, è complice colui che fornisce il veleno per la commissione del delitto.

Il concorso è, invece, «morale», quando il contributo causale del concorrente consiste nel dare impulso psichico al proposito criminoso di chi materialmente partecipa alla commissione del reato.

  • Si pensi ad esempio, a Tizio che dà incarico a Caio di incendiare un natante: anche Tizio risponde dell’incendio perché ha determinato o istigato Caio alla commissione del fatto.

Nel caso del concorso morale, la partecipazione criminosa assume le forme della «determinazione», e della «istigazione».

  • Tipico esempio, di determinatore è il mandante del reato (colui che, nel furto, individua l’obiettivo e recluta gli autori materiali; oppure, nell’omicidio, colui che reperisce il sicario).

E’, invece, un semplice istigatore colui che con altri partecipa alla decisione di commettere un reato; oppure colui che, prima dell’omicidio, promette all’autore materiale che lo aiuterà ad occultare il cadavere della vittima o colui che, prima della rapina, si accorda con i rapinatori per la consegna o lo smercio del bottino rapinato.

Il concorso di persone è configurabile anche nei reati colposi. Si denomina allora cooperazione nel delitto colposo (art. 113 c.p.), e si verifica quando ciascuno dei soggetti (cooperanti) sono consapevoli di partecipare all’azione od omissione che, assieme alla sua condotta, è causa dell’evento non voluto.

  • Si pensi ad esempio, a Tizio che istiga Caio a violare i limiti di velocità in prossimità di una scogliera frequentata da bagnanti per raggiungere al più presto il luogo di battuta di pesca. Se Caio, cagiona la morte di un sub, Tizio risponde di omicidio colposo a titolo di cooperazione colposa.
  • Analogamente può dirsi per l’ipotesi in cui l’abilitato alla condotta di una imbarcazione da diporto affida ad altra persona, che sa privo di patente, il proprio mezzo. Se questi, a causa della inesperienza nella guida, cagiona la morte di un bagnante, anche l’abilitato risponde di omicidio colposo a titolo di cooperazione colposa.