Le circostanze del reato militare: rapporti con le circostanze del reato comune

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Le circostanze cui agli artt. 47 e 48 sono dal legislatore definite «comuni» (poiché previste in relazione ad un numero indeterminato di reati militari), così come il Codice penale definisce «comuni» le circostanze elencate negli artt. 61 e 62 c.p. Comune si contrappone a «speciale», nel senso che è speciale la circostanza prevista per un singolo reato militare o per un gruppo circostanziato di reati militari.

Poiché il termine comune, riferito alle circostanze, sta ad indicare il concetto ora enunciato, non è possibile usare il termine stesso per distinguere le circostanze previste dalla legge penale comune rispetto alle circostanze previste dalla legge penale militare. Per distinguere queste due categorie di circostanze comuni, chiameremo «ordinarie» le circostanze comuni previste dal Codice penale per il reato comune e «militari» le circostanze comuni previste dalla legge penale militare per il reato militare. Le circostanze di cui agli artt. 47 e 48 c.p.m.p. sono dunque «circostanze comuni militari», mentre le circostanze di cui agli artt. 61, 62 e 62-bis sono «circostanze comuni ordinarie».

Il legislatore militare non si discosta dal Codice penale comune né nella disciplina della imputazione delle circostanze né nella disciplina degli aumenti e delle diminuzioni di pena dipendenti dalla presenza di circostanze.

Il reato militare può essere aggravato (o attenuato) anche da circostanze comuni ordinarie come dispone l’art. 47 c.p.m.p. “oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare…; l’art. 48 c.p.m.p. ribadisce“Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale …attenuano il reato militare…le circostanze seguenti […]” 

Dunque anche le circostanze comuni ordinarie possono accedere ad un reato militare. Tale applicazione soffre naturalmente il limite relativo alla compatibilità o meno di determinate circostanze con determinate figure di reato militare. 

  • Così, ad esempio, l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (rilevante gravità del danno patrimoniale) è applicabile al furto militare ma non alla insubordinazione o comunque a reati che non offendono il patrimonio.

Le circostanze comuni ordinarie possono concorrere con le circostanze comuni militari, poiché la formulazione degli artt. 47 e 48 c.p.m.p. non lascia adito a dubbi circa la possibilità di un concorso. 

  • E’ perfettamente ipotizzabile, ad esempio, che un militare rivestito di un grado o investito di un comando (aggravante di cui all’art. 47 n. 2 c.p.m.p.) e avente anche, in ipotesi la qualifica di Pubblico Ufficiale commetta un reato militare abusando dei poteri inerenti alla sua funzione (aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.) e tentando poi di aggravare le conseguenze del reato commesso (aggravante di cui all’art. 61 n. 8 c.p.). 

Occorre inoltre tenere presente che non tutte le circostanze comuni militari sono contenute negli artt. 47 e 48 c.p.m.p.

 

  • Così ad esempio, una vera e propria attenuante comune militare è prevista dall’art. 42 c.p.m.p. (Difesa legittima).

► Circostanze “speciali militari”

Va ricordato, poi, che accanto alle circostanze comuni militari si pongono le «circostanze speciali militari», le quali, come già abbiamo accennato, possono essere previste per un singolo reato oppure per uno specifico gruppo di reati. 

  • Possiamo citare, ad esempio, le aggravanti previste dall’art. 92 c.p.m.p., in relazione al reato di rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.); dall’art. 131 c.p.m.p. in relazione ai reati inerenti a dispacci, corrispondenze e comunicazioni; dall’art. 144 c.p.m.p. in relazione al reato di violenza a sentinella, vedetta o scolta, e al reato di resistenza alla forza armata; dall’art. 152 c.p.m.p. in relazione al reato di mancanza alla chiamata; dagli artt. 187 e 190 c.p.m.p. in relazione ai reati di insubordinazione. 
  • Dall’altro lato, ,ad esempio, potremmo citare le attenuanti previste dall’art. 102 c.p.m.p., in relazione ai reati contro la fedeltà e la difesa militare; dagli artt. 105, 106 2 107 c.p.m.p. in relazione ai reati del comandante di una forza armata navale o aeronautica. 

Anche nei rapporti tra queste circostanze speciali e quelle comuni (militari e ordinarie) si possono verificare casi di concorso apparente di norme, casi che andranno risolti ricorrendo al principio di specialità, come d’altronde chiaramente dispone l’art. 147 c.p.m.p. 

► Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso (art. 50 c.p.m.p). Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta. 

► Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti (art. 51 c.p.m.p.): 

  1. alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
  2. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 

► Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti

Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del Codice penale (art. 52 c.p.m.p.). La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.