I pescatori professionali marittimi
I pescatori professionali marittimi fanno parte della «Gente di Mare» e quindi, più in generale, del «personale marittimo» (art. 114 Cod. nav.).
In particolare rientrano nella categoria dei pescatori professionali marittimi tutto il personale destinato a navigare e quindi a svolgere l’attività di pesca a bordo della flottiglia peschereccia, e quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti da pesca.
La distribuzione delle “competenze” a bordo delle navi, risulta dalla ripartizione dei vari servizi, fondamentalmente distinti in «servizi tecnici» e «servizi complementari»
I “servizi tecnici di bordo”, comprendono il “personale che disimpegna servizi richiedenti una qualificazione tecnica specialmente inerente alla vita di bordo”.
I “servizi complementari” comprendono il “personale la cui attività non riveste un carattere essenzialmente nautico ma solo occasionalmente viene prestata a bordo e costituito, in gran parte, dal personale ausiliario”.
L'equipaggio della nave da pesca deve essere composto da persone che siano in possesso dei “titoli professionali“ o delle “qualifiche“ relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo.
L’articolo 13 Legge 963/65, consente l'iscrizione nelle Matricole della Gente di Mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato, mentre il Regolamento D.P.R. n. 1639/68 determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle Matricole.