Limitazione di cattura
Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente da unità da diporto:
a. Pesci
b. Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi)
c. Crostacei
La quantità complessiva delle “prede” (pesci+molluschi+crostacei)[[1]] NON può superare i 5 (cinque) Kg al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
- Per non essere sanzionato dagli Organi preposti al controllo, ad esempio, il pescatore ricreativo può catturare giornalmente in un’unica battuta:
- o 5 Kg di prede (pesci+polipi)
- o un esemplare di 5 Kg (es. dentice)
- oppure 4,99 Kg di prede (pesci+polipi) + un esemplare di 8 Kg (es. spigola)..
d. Faoni (Eriphia verrucosa) il prelievo giornaliero:
- non può eccedere il numero di 3 (tre) esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del
carapace.
Il prelievo dei faoni (granchi) è consentito dal 16 novembre (compreso) al 14 settembre (compreso); è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.
Attenzione !
Da unità da diporto è vietata la cattura del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) [[2]]
Nei periodi di “fermo biologico” stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca ricreativa da unità da diporto può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite dall’Ente Parco.
Attenzione !
Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa a bordo di “Unità da diporto”, non esplicitate all’Articolo 1 dell’Ordinanza 04/2007, nelle Zone Mb (riserva generale) del Parco Nazionale di La Maddalena valgono le disposizioni delle Leggi vigenti in materia pesca ricreativa:
- Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154) “sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;
- Il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968
- facendo riferimento anche ai Decreti ed alla Normativa regionale;
Tali disposizioni riguardano, in particolare le:
- Distanze di rispetto
Le disposizioni di cui all’articolo 139 del Regolamento di esecuzione n. 1639/68 (Norma di comportamento) stabiliscono, in generale, che lo svolgimento delle attività di pesca a bordo di unità da diporto è vietata:
- a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (pescherecci).
- Limitazioni di cattura
1. Si possono catturare solo 3 Kg. di mitili (molluschi bivalvi), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con
Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena (Decreto 10 aprile 1997);
2. la pesca della “lumachina di mare” è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” e “sfogliara”;
3. la pesca della “aragosta“ (e dell’astice)[[3]] è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;
4. nell’esercizio della pesca occorre rispettare le “dimensioni minime” dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal
Regolamento sulla pesca, di cui al DPR n. 1639/1968, e all’Allegato III Reg. CE 1967/2006.
- E’ vietata la vendita dei prodotti ittici pescati.
[[2]] Il prelievo giornaliero del “Riccio di mare“ (Paracentrotus lividus) è consentito esclusivamente in apnea (senza l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione) e solo manualmente Sono vietati i seguenti attrezzi: asta e specchio per ricci” (tradizionalmente chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo.
[3]] Per far fronte a particolari esigenze di tutela ambientale, a seguito di apposito monitoraggio, l’Ente Parco può, con proprio provvedimento (Ordinanza), disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, come le Aragoste e gli Astici.