Ripartizione delle funzioni di polizia giudiziaria

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Gli organi delle indagini preliminari sono il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria. I due organi svolgono la loro attività in stretto e continuativo rapporto e gestiscono congiuntamente le indagini. Tutta l'attività di polizia giudiziaria ha, al pari di quella svolta dal P.M., il fine di consentire a quest'ultimo di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale. (art. 326 c.p.p.). Si dirige cioè alla ricerca e acquisizione delle fonti di prova oltre che al compimento di un complesso di attività e accertamenti volti a permettere al P.M. di stabilire la fondatezza della notizia di reato e di decidere quindi sulla sussistenza o meno dei presupposti per dare inizio al processo penale.

► Nell'ambito di questa finalità, l'attività di indagine della polizia giudiziaria possono distinguersi in:

  1. Attività di informazione: che consiste nella acquisizione della notizia di reato e nella sua comunicazione al P.M. (art. 347 c.p.p.).
  2. Attività di investigazione: che consiste nella ricerca delle fonti di prova[1], e degli autori dei reati. L’attività di investigazione viene, naturalmente, svolta dopo che è stata acquisita la notizia di reato e può muoversi in varie direzioni, quali:
    - la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato (art. 348 co. 2 lett. a);
    - la ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 348 comma 2 lett. b);
  3. la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del suo autore (art. 348 comma 1 c.p.p.) e di ogni elemento utile (=quant’altro) possa servire per l’applicazione della legge penale .
  • Si pensi, ad esempio, alla raccolta di dati sulle condizioni di vita dell’indagato che potranno servire per determinare in concreto la pena da infliggergli in caso di condanna, ecc. 
  1. Attività di assicurazione: essa consiste nella acquisizione al procedimento dei risultati delle investigazioni nonché la conservazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché dello stato dei luoghi.
  • Si pensi, ad esempio, alla conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato: art. 354 co. 1; al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti: art. 354 comma 2; all’arresto in flagranza dell’autore del reato: artt. 380, 381 c.p.p.).
  1. Attività di natura preventiva: essa consiste nell’impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55 comma 1 c.p.p.).

Tale attività riguarda sia le ipotesi in cui si interrompe un’attività criminosa nella fase del tentativo di impedire la consumazione del reato, sia le ipotesi in cui un reato è già stato consumato ma se ne vogliono impedire le ulteriori conseguenze offensive.

  • Si pensi, ad esempio, al sequestro di un manufatto , insistente sul demanio marittimo, che è in via di ristrutturazione malgrado l’assenza della concessione.
  • Si pensi, ad esempio, al personale addetto al servizio NOIP che blocca alcune persone che sono entrate in un magazzino ubicato sul porto per incendiarlo, prima che abbiano appiccato il fuoco ovvero spengere un incendio da altri provocato.
  1. Attività esecutiva: essa consiste nello svolgimento di compiti strettamente esecutivi finalizzati ad assicurare l’effettiva attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
  • Si pensi, ad esempio, agli adempimenti esecutivi in tema di ordinanze che dispongono misure cautelari personali, all’accompagnamento coattivo, alle notificazioni di atti del Giudice o del Pubblico Ministero.
  1. Attività strumentale: essa consiste nel compimento di atti finalizzati (e perciò in se stessi strumentali) a consentire ai protagonisti del procedimento penale di esercitare diritti e facoltà.
  • Si pensi, ad esempio, all’invito da parte della polizia giudiziaria al’indagato o al potenziale testimone a dichiarare o eleggere il domicilio (art. 161 c.p.p,) ovvero gli avvisi al difensore o ai familiari dell’arrestato o del fermato (artt. 97 e 387 c.p.p.).
  1. Attività disposta o delegata dall’Autorità Giudiziaria: essa consiste nelle attività formale o informale che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, su investitura (=direttiva) del Pubblico Ministero, dopo che questi ha assunto la direzione delle indagini. L’attività disposta o delegata è attività che il Pubblico Ministero avrebbe il potere di compiere direttamente e personalmente, ma di cui ritiene invece opportuno investire l’altro organo delle indagini: la Polizia Giudiziaria (longa manus del P.M.).
  • Esemplificando:

Il personale delle Capitanerie di Porto (facente parte di una Servizio ovvero Nucleo di polizia giudiziaria) riceve la notizia di reato di un prelevamento (=furto) di sabbia dal demanio marittimo (acquisizione di notizia di reato). Si porta su posto; pur senza cogliere in flagranza l’autore del fatto, accerta, dalle tracce di pneumatici lasciate sull’arenile, che il prelevamento della sabbia è stato commesso con un veicolo e assume le dichiarazioni di persone che sono a conoscenza dell’episodio le quali forniscono elementi utili (targa del veicolo, generalità, ecc.) all’individuazione dell’autore (attività di investigazione). Effettua una perquisizione nel domicilio di questi e vi rinviene una certa quantità di sabbia fine in parta impastata con del cemento e la sequestra (attività di investigazione seguita da attività di assicurazione). Della notizia di reato acquisita e dell’attività svolta, informa il P.M. (attività di informazione) continuando autonomamente le indagini fino a che il P.M. medesimo non assume la direzione delle indagini.

 


[1] Esistono varie categorie di prove. Una distinzione ricorrente si effettua tra:

  1. fonti di prova, ossia cose, documenti o persone da cui scaturisce la prova;
  2. mezzi di prova, strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova (attraverso i quali viene introdotto nel processo un elemento ritenuto rilevante ai fini della decisione). Rientrano tra questi, la testimonianza, il confronto, la ricognizione, esperimento giudiziale, la perizia, consulenza tecnica);
  3. mezzi di ricerca della prova, strumenti attraverso i quali, in via immediata, vengono acquisiti elementi dotati di valore probatorio. Rientrano, le ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni.