Reati previsti dal C.d.S.
Si premette come in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al Codice della Strada, è consentita l’opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il "processo verbale di accertamento" non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale.
Infatti il presupposto dell’eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al Codice della Strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale al procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni, il medesimo verbale di accertamento, con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all’autorità giudiziaria inquirente, è privo di tale potenziale efficacia e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale[1].
- Quanto sopra premeso,le violazioni sanzionate penalmente dal C.d.S. sono le seguenti:
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art. 9 bis comma 1° (Organizzazione/partecipazione a competizioni non autorizzate);
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art. 9 bis comma 4° (Effettuare scommesse sulle gare/competizioni non autorizzate);
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art. 9 ter comma. 3° (Gareggiare in velocità con veicoli a motore);
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art. 100 comma 14° (Falsificazione o alterazione di targhe, o uso di siffatte targhe);
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art. 113 comma 5° (Falsificazione o alterazione di targhe, o uso di siffatte targhe con macchina agricola);
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art. 114 comma 7° (Falsificazione o alterazione di targhe, o uso di siffatte targhe con macchina operatrice);
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art. 116 comma 13°bis (Guidare autoveicoli senza aver conseguito la patente);
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art. 186 c0mma 2° (Guida in stato di ebbrezza da bevande alcoliche);
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art. 187 comma 7° (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) ;
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art. 189 comma 6° (Non fermarsi in caso di incidente con danni a persone);
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art. 189 comma 7° (Omettere il soccorso in caso di incidente con danni alle persone);
- art. 212 comma 4° (Inosservanza obbligo di sospendere un’attività - art. 650 c.p..).
Trattasi di reati che, per la loro gravità, sono stati attribuiti dal legislatore alla competenza del Giudice Unico (in composizione monocratica) e sottratti quindi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
Il D.lgs. 03.08.07, n° 117 ha depenalizzato, peraltro, il "rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti".
Prima di effettuare i test con l’etilometro, tuttavia, gli agenti accertatori devono informare, ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.p., della possibilità per l’interessato di farsi assistere da un legale[2]; tuttavia, l’obbligo di deposito dello scontrino del test con l’etilometro (accertamento urgente ex art. 354 c.p.p.) non è stato considerato dalla giurisprudenza quale “atto urgente” la cui mancata effettuazione comporti l’invalidità dell’accertamento[3].
[1] Cass. Pen. - Sez. I – Sent. n° 13207 del 20.06.05
[2] Tribunale de L’Aquila – Sent. del 22.11.04
[3] Cass. Pen. – Sez. IV° - Sent. n° 6014 del 16.02.06