Descrizione dell'illecito

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Il Verbale di accertamento di illecito è prova, ai sensi dello art. 2700 del Codice civile, sino a querela di falso, della provenienza del documento del Pubblico Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Proprio per effetto del richiamato art. 2700 nel processo Verbale è indispensabile evidenziare che il fatto stesso è avvenuto in presenza dell'accertatore.
Ad ulteriore chiarimento, e ciò al fine di evitare ogni possibile contestazione nell'eventualità che venga proposta «opposizione» alla successiva «Ordinanza-ingiunzione» di pagamento, è da sottolineare che la tutela posta alla fede della dichiarazione dell'accertatore è limitata ai soli fatti e non alle deduzioni dello stesso o sue convinzioni che spesso vengono indicate nel Verbale in luogo della descrizione dei fatti illeciti accertati.
In relazione a ciò, in assenza di specifica descrizione dei fatti accertati nel relativo Verbale, ancorché risultino indicate le deduzioni, ovvero il convincimento dei verbalizzanti, potrebbero configurarsi "irregolarità" tali da invalidare l'atto di accertamento, con impedimento per l'Amministrazione di perseguire il trasgressore nei termini di legge ovvero, con impegno per la stessa di acquisire posteriormente, i necessari elementi probatori con conseguente difficile riscontro a causa del tempo trascorso.

Il caso di errata o incompleta compilazione di processo Verbale di accertamento si manifesta con maggiore frequenza nelle ipotesi di illeciti amministrativi in materia di «pesca marittima».

Si verifica, infatti, assai spesso che l'illecito venga dichiarato dall'accertatore come sua convinzione o come sua deduzione, con il ricorso alle "tipiche affermazioni":

  1. «…stava pescando in zona vietata»
  2. «…usava attrezzi non consentiti»
  3. «…pescava un quantitativo eccedente il limite ammesso»

….senza procedere ad una circostanziata rilevazione e descrizione della condotta illecita mediante la narrazione della dinamica dei fatti.

  • Nel caso, ad esempio, di «pesca a strascico», l'illecito dovrà essere descritto con l'indicazione :
  1. della distanza dalla costa;
  2. della profondità del fondale nella zona dell' occorso illecito;
  3. del mezzo (meccanico) utilizzato;
  4. dichiarando anche i modi (rilevamenti) o sistemi (scandaglio a mano) utilizzati per accertare tali elementi.
  • Nel caso, invece, venga contestato l'«uso di attrezzi vietati» per la pesca, nel contesto del Verbale di accertamento si dovranno descrivere:
  1. gli attrezzi stessi;
  2. la caratteristica che li rende non ammessi.
  • Mentre nel caso venga contestata la «pesca di prodotti ittici» eccedenti il quantitativo massimo consentito, nel contesto del Verbale si dovrà dare atto:
  1. del peso effettivo del pesce catturato.

Nell'ipotesi in cui la violazione sia segnalata da privati, il personale che la riceve deve prendere atto della segnalazione (la omissione è sanzionata dall'art. 328 c.p.) atteso che il perseguimento delle violazioni amministrative non costituisce un fatto meramente discrezionale ma un preciso dovere istituzionale.
Pertanto dopo l'esperimento delle necessarie indagini ed accertamenti si dovranno «notificare» i fatti all'autore degli stessi ed agli eventuali obbligati in solido.

Nel verbale devono essere obbligatoriamente riportati:

  1. il luogo ove la contestazione è avvenuta ( es. “banchina sud del porto..... ” se la violazione contestata è riferita ad un punto specifico precluso da un’Ordinanza);
  2. la data e l’ora del fatto (per evitare possibili contestazioni connesse all’eventuale assenza sul posto – nell’ora indicata sul verbale – del trasgressore);
  3. la targa ed il tipo del veicolo a mezzo del quale è stata commessa l’infrazione.

Quanto sopra assume particolare rilevanza in caso di opposizione avverso il provvedimento di Ordinanza-Ingiunzione , che si propone – ex art 22 L. 689/81 – innanzi al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione[1].
Al riguardo appare opportuno rammentare come la giurisprudenza ha precisato che l’omessa indicazione del tipo di veicolo – pur se non produce, di per sé, l’invalidità del verbale – può incidere tuttavia sull’efficacia probatoria dello stesso, rendendo incerto l’identificazione del veicolo a mezzo del quale la violazione si assume commessa[2].
Il verbale deve essere obbligatoriamente sottoscritto dagli agenti accertatori, a meno che trattasi di atto redatto con sistema meccanizzato (artt. 383 e 384 Reg.C.d.S.) [3] di cui l’originale – ovvero il relativo rapporto di servizio redatto ex art.17 Legge 689/81 riportante l’accertamento effettuato – sia depositato agli atti dell’Ufficio; procedura in mancanza della quale l’accertamento è da ritenersi nullo.
Non è obbligatorio invece l’apposizione anche della sottoscrizione del contravventore; circostanza questa che però andrà riportata sul verbale, menzionando sulla relativa voce la dicitura “si rifiuta di firmare”, riportando altresì l’indicazione “si è proceduto comunque alla consegna del medesimo”.
Appare obbligatorio invece riportare in calce al verbale le dichiarazioni rese dal contravventore – che costituiscono il primo elemento di difesa a favore del medesimo – anche aggiungendole in calce su altra parte del verbale, qualora lo spazio a ciò destinato si rivelasse insufficiente.

 

 


[1] Cass. Civ., Sez. I^,- Sent. n° 18075 del 08.09.04

[2] Cass. Civ., Sez. I, n° 1445 del 14.02.94

[3] Cass. Civ. - Sent. n° 1923/99