Obblighi e prescrizioni
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La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della «Specializzazione di pescatore subacqueo».
Può essere esercitata solo dall’alba al tramonto ed esclusivamente nell’ambito del Compartimento marittimo che ha rilasciato l’Autorizzazione (art. 2 D.M. 20 ottobre 1986).
- L’Autorizzazione alla pesca subacquea professionale è di due tipi:
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Autorizzazione con limite massimo di immersione a metri – 20;
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Autorizzazione senza limite di immersione.
Ha "validità annuale", ed è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo a condizione che (art. 4 D.M. 20 ottobre 1986):
- il pescatore sia iscritto nel Registro dei pescatori professionali (R.I.P.);
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sia in possesso di un “Attestato di qualificazione” rilasciato dalla FIPSAS o da latri Enti o scuole ritenute, dal Capo del Compartimento, idonee a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori professionali.
Si prescinde dal requisito del possesso dell’Attestato, qualora l’interessato abbia prestato servizio per almeno un anno nella Marina Militare in qualità di “sommozzatore” o “incursore”, o nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o Vigili del Fuoco, in qualità di “sommozzatore”; - in possesso dei requisiti fisici accertati dal medico di porto (certificato di idoneità) o in sua assenza, da un medico designato dal Capo del compartimento marittimo;
- di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 per autorizzazioni con limite massimo di immersione a metri – 20;
- di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 per autorizzazioni senza limite di immersione.
Il Comandante della Capitaneria competente stabilisce con propria “Ordinanza”:
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il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate nel Compartimento;
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il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;
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periodi di divieto della pesca subacquea professionale.