La Depenalizzazione

La necessità di adeguare il sanzionamento delle violazioni al mutato ordine dei valori sociali, specie riferiti ai concetti di pericolosità ed allarme sociale, unitamente all’esigenza di defaticare la giustizia penale, hanno indotto più volte il legislatore a «depenalizzare» (rectius: decriminalizzare), condotte originariamente punite penalmente.
Il processo di depenalizzazione ha visto seguirsi nel tempo le Leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 29 dicembre 1975, n. 706 ma fondamentalmente, in materia, è sicuramente la
«Legge 24 novembre 1981, n. 689» che, al suo Capo I, viene ad assumere quasi i contorni di un «Codice di rito» in materia di sanzioni amministrative.

La Legge n. 689/81 comunemente conosciuta come Nuova legge sulla depenalizzazione” resta pertanto la legge-base in materia di trattamento degli illeciti depenalizzati, anche se ha visto seguirsi nel tempo profonde modifiche apportate prima dalla Legge del 25 giugno 1999, n. 205 e inseguito dal Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 quest’ultimo considerato, l’ultimo sforzo consentito dal sistema penale vigente per trasformare reati in ipotesi di illecito amministrativo, con l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari e per consentire un più ordinato decollo della riforma del giudice di primo grado.

Le «sanzioni amministrative» inflitte ai responsabili di tali comportamenti consistono nel pagamento di una somma in denaro, e hanno quindi, con nome diverso, lo stesso contenuto di alcune pene previste per i reati («multa» per i delitti, e «ammenda» per le contravvenzioni): incidono, cioè, sul patrimonio del trasgressore. Alle sanzioni non si ricollega nessuno degli effetti propri delle condanne penali. In questo, e non nell'entità della somma da pagare, (che non di rado è anzi maggiore di quella prevista dalla legge penale per alcuni reati, e che in ogni caso deve essere effettivamente versata, non essendo ammessa per le sanzioni amministrative la sospensione condizionale), sta il vantaggio della depenalizzazione.


La legge 689/81 mutua, facendoli propri, parecchi «principi» già sanciti dal vigente Codice penale. Tra di essi ricordiamo i seguenti:

  1. Principio di legalità (art. 1)
  2. Capacità di intendere e di volere (art. 2)
  3. Elemento soggettivo (art. 3)
  4. Cause che escludono la responsabilità (art. 4)
  5. Concorso di più persone nella violazione (art. 5)
  6. Principio di solidarietà (art. 6)
  7. Non trasmittibilità (art. 7)
  8. Cumulo di sanzioni  (art. 8)
  9. Principio di specialità (art. 9)