Sospensione e revoca definitiva della Licenza di pesca
Diventa pienamente operativo dopo oltre cinque anni il "sistema della licenza di pesca a punti". La commissione di gravi infrazioni, come ad esempio, pescare specie vietate, usare esplosivi per la pesca o sottrarre organismi acquatici da un allevamento senza il consenso dell’avente diritto o calare le reti in acque di altri Paesi, avrà l’effetto di far “caricare” di un certo numero di punti la Licenza di pesca
Alcuni reati-contravvenzione ed illeciti amministrativi danno luogo all’assegnazione di un numero di punti che, sommati, possono portare alla “sospensione” o alla “revoca” della Licenza di pesca (art. 16 D.lgs. n. 4/2012). In particolare:
- l'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi;
- se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno;
- se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.
- L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la "revoca definitiva" della Licenza di pesca.
- Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
- Il legislatore ha comunque previsto un Sistema per abbattere il numero di punti accumulati e ripristinare una situazione di correttezza finalizzata alla ripresa dell’attività imprenditoriale in regime di legalità.
- Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca (art. 17)
Se una nave da pesca la cui Licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16 del D.lgs. n. 4/2012, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della Licenza di pesca, gli Organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1005/2008, che comprendono in particolare:
a) la cessazione immediata delle attività di pesca;
b) il ritorno in porto del peschereccio;
c) l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
d) la costituzione di una garanzia;
e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
f) l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
g) la sospensione dell’autorizzazione di pesca.
Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle Autorità competenti di completarne l’indagine.