Il Militare e la qualità di Pubblico Ufficiale
L' art. 357 c.p. come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 e n. 181 del 1992, definisce il «Pubblico Ufficiale» colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (Cass. 4.6.1992, n. 6685). E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Sono norme di diritto pubblico quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
Il “potere autoritativo” è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di illeciti amministrativi, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
Il “potere certificativo” è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.
Secondo recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958), nel concetto di «poteri autoritativi» rientrano non solo quelli coercitivi, ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all’Autorità. Rientrano nel concetto di «poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria (=Verbali), quale che ne sia il grado. Dalla definizione legislativa si deduce che l’elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l’esercizio di una “funzione pubblica”, intesa come ogni attività che realizza i fini propri dello Stato. Tuttavia, poiché ancor oggi la dottrina pubblicistica non ha fornito una nozione univoca e sicura di pubblica funzione, vi è in concreto, in dottrina e giurisprudenza, molta incertezza circa l’esatta definizione in astratto del Pubblico Ufficiale, per cui vi sono, al riguardo, molteplici teorie.
- Ad esempio, la qualità di Pubblico Ufficiale è stata riconosciuta ai seguenti soggetti:
- forze di polizia;
- militari con funzioni di comando e militari in genere in servizio presso le caserme (Cass. 20.10.1975);
- comandante di nave o aeromobile (Cass. 19.12.1966);
- carabinieri e agenti di p.s., anche nei periodi di sospensione dal servizio per ferie, congedi;
- esperti nominati dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 348 c.p.p. (Cass. 23.3.1996).
Nella indicata categoria rientrano, pertanto, il "Comandante di Corpo”.
Ad adiuvandum:
Giurisprudenza:
- I Militari in servizio presso le caserme ed inquadrati in unità organiche operative possono considerarsi Pubblici Ufficiali soltanto nel caso in cui, all’interno dell’organizzazione militare diretta ad adempiere uno dei compiti essenziali dello Stato, svolgono funzioni alle quali è annesso un pubblico interesse, un potere di coazione, che si sovrapponga al vincolo gerarchico, od un potere di certificazione (Cass. Pen. Sez. I, 10.3.86/20.6.86 n. 5986, CED Cass. 173191)
- I Militari in servizio presso le caserme, svolgendo compiti di disciplina e di polizia militare esercitano una funzione amministrativa ed hanno perciò la qualità di P.U. ai sensi dell’art. 357 comma 2 c.p. (Cass. Pen. Sez. VI, 10.3.75/20.10.75 n. 9468, CED Cass. 130935)
- I Militari in servizio di ronda, che esplicano funzioni di disciplina e polizia militare, esercitano una pubblica funzione nel campo dell’amministrazione ed hanno perciò la qualità di P.U. ai sensi dell’art. 357 comma 2 c.p. Né ha rilievo la circostanza che le funzioni dei militari che si trovano fuori dalla caserma, giacché la qualità di P.U. è un attributo spettanten a determinti soggetti in ragione delle funzioni che essi esercitano, indipendentemente dall’ambito di estensione delle funzioni stesse (Cass. Pen. Sez. VI, 7.5.73/30.11.73 n. 8630, CED Cass. 125615).