Le funzioni

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La funzione legislativa, giurisdizionale e amministrativa

Mediante la «funzione legislativa» lo Stato detta ai suoi consociati delle regole di condotta «norme» che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso. Poiché il complesso delle norme emanate dallo stato ne costituisce il «Diritto», può anche dirsi che la funzione legislativa è quella mediante la quale lo Stato pone e modifica il suo diritto. 

  • Ad esempio, le norme penali che vietano e puniscono certi atti che per i suoi interessi possono rappresentare un danno o un pericolo o le norme civili che permettono alcune attività ovvero riconoscono taluni diritti e facoltà. 

L’osservanza del diritto - e quindi delle norme che ha emanato con l'esercizio della funzione legislativa - è realizzata dallo Stato mediante l’esercizio della «funzione giurisdizionale» (semplicemente giurisdizione). Tale funzione è ritenuta spesso la più delicata (se non la più importante) delle tre funzioni in quanto con essa si attribuisce ad un uomo (Giudice) la grave e talora drammatica responsabilità di giudicare il proprio simile. La giurisdizione consiste pertanto nel potere attribuito dallo Stato ai Giudici che hanno la funzione, all’esito di una ordinata sequenza di atti denominata «procedimento», di dichiarare se nel caso specifico la norma è stata violata nonché, di conseguenza, di infliggere e far applicare anche coattivamente, le «sanzioni» che dalla stessa norma violata sono previste in caso di sua infrazione. A differenza della funzione legislativa, che ha carattere generale ed astratto, quella giurisdizionale ha dunque anzitutto un carattere concreto. 

  • Per evidenziare ulteriormente i concetti espressi può prendersi, ad esempio , il caso previsto dall’art. 575 c.p. - Omicidio Volontario (o art. 1150 Cod. nav.) Nell’esercizio della funzione legislativa, lo Stato, ritenendo illecita e riprovevole la condotta di chi...(chiunque cagiona la morte di un uomo...) ha creato un apposita norma (l’art. 575 appunto) che vieta tale tipo di condotta e la punisce con una sanzione penale che in genere è quella della reclusione non inferiore a 21 anni, ma che, in talune ipotesi ritenute particolarmente gravi (artt. 576 e 577 c.p.) può anche essere quella dell’ergastolo. Si tratta di una disposizione che vale in generale ed in astratto (e cioè per qualsiasi ipotesi di morte che da altri dovesse essere cagionata e per chiunque si renderà colpevole di quel reato) e che si concretizza invece quando Tizio cagiona volontariamente la morte di Caio. In tali ipotesi, i Giudici sono chiamati ad applicare al caso concreto, la disposizione generale e astratta dell’art. 575 c.p. Questi Organi esercitano la funzione giurisdizionale accertando, in particolare, tramite una ordinata e progressiva sequenza di atti (il processo) se il fatto concretizza davvero l’ipotesi criminosa dell’art. 575 c.p., chi ne è il responsabile e quale pena merita. Poiché sono chiamati a giudicare un fatto punito con una sanzione penale (come si è visto l’omicidio è punito con la reclusione o con l’ergastolo) si dice, più in particolare, che questi Organi esercitano la giurisdizione penale laddove, invece, si sarebbe potuto parlare di esercizio della giurisdizione civile o della giurisdizione amministrativa, se questi Organo avessero dovuto giudicare in ordine alla violazione di norme punite con una sanzione civile (quale, ad esempio, è la restituzione della cosa o il risarcimento del danno) o una sanzione amministrativa (quale, ad esempio, è la sanzione disciplinare).

Proprio partendo dall’esempio appena fatto, può allora dirsi che, a seconda del tipo di norme che deve essere applicato nei casi concreti la "giurisdizione" può essere distinta in:  

  1. giurisdizione penale 
  2. giurisdizione penale militare 
  3. giurisdizione civile 
  4. giurisdizione amministrativa 

La "giurisdizione penale" riguarda la capacità di giudicare fatti e situazioni relativi a violazioni di norme penalmente sanzionate.

La "giurisdizione penale militare" costituisce una specie della giurisdizione penale in quanto riguarda la capacità di giudicare fatti e situazioni relative a violazioni di norme penali militari commesse dagli appartenenti alle Forze Armate.  

La "giurisdizione civile" che riguarda la capacità di giudicare fatti e questioni attinenti a violazioni di «diritti soggettivi»[1] tutelati dall’ordinamento.  

La "giurisdizione amministrativa" che riguarda la capacità di giudicare fatti e questioni relativi a violazioni di interessi (cc.dd. legittimi) nei rapporti fra privati e pubblica amministrazione. 
 
In particolare:  

Mediante la «funzione amministrativa», lo Stato realizza gli interessi pubblici che, mediante la funzione legislativa, ha assegnato a se stesso in via preventiva ed astratta. Nell’attuale ordinamento del nostro Stato, i principali fini della funzione amministrativa sono quelli di:

  1. conservazione dell’ordine interno e della sicurezza esterna;
  2. finanza pubblica;
  3. cura del benessere morale e materiale della collettività. 

La "conservazione dell’ordine interno e della sicurezza esterna" è attuata, in via prioritaria, mediante l’«attività di polizia» e cioè, mediante quell'attività amministrativa tesa alla prevenzione e repressione dei fatti che possono turbare la tranquillità, il benessere e la pacifica convivenza dei cittadini e che, con riferimento allo specifico oggetto degli interventi, solitamente si suddivide poi in:

  1. attività di polizia amministrativa 
  2. attività di polizia di sicurezza
  3. attività di polizia giudiziaria

La "conservazione della sicurezza esterna" è invece attuata dallo Stato sia mediante attività rivolte alla cura delle pacifiche relazioni con gli altri Stati sia mediante attività rivolte alla preparazione di mezzi di difesa militare (come la predisposizione di armamenti, il reclutamento dei militari e il loro addestramento) 
 
La "finanza pubblica" si estrinseca, sia nella raccolta dei tributi sia nel controllo e nella regolamentazione dei modi di erogazione delle spese. 

La "cura del benessere materiale della collettività" si esplica in prevalenza nel settore della previdenza, della sanità, dei lavori pubblici e delle comunicazioni (con la creazione di un efficiente sistema sanitario e di assistenza, con la costruzione di alloggi, strade, ospedali, con la predisposizione dei servizi postali e telefonici) ma che può esplicarsi altresì incoraggiando o esercitando direttamente attività economiche nel campo dell’agricoltura, dell’industria, del commercio.

La "cura del benessere morale della collettività" si esplica principalmente assicurando l’istruzione pubblica e incrementando le attività fisiche e sportive oltreché quelle culturali o di spettacolo.

 


 [1] Diritti soggettivi pubblici: diritto all’uso dei beni demaniali, di ammissione alle scuole pubbliche, diritto alla libertà personale e patrimoniale, di libertà di pensiero, diritto all’elettorato e all’aspirazione alle cariche pubbliche, ecc.