Contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica
In tale categoria rientrano tutti quei fatti che ostacolano l’attività dello Stato diretta ad assicurare l’ordine e la tranquillità pubblica.
L’ordine e il buon assetto ed il regolare andamento della vita sociale; la tranquillità pubblica – che rappresenta l’aspetto soggettivo dell’ordine – è la serenità d’animo che deriva al popolo dalla assenza di motivi di allarme, di commozione, di molestia.
► Inosservanza dei provvedimenti da parte dell'Autorità (art. 650 c.p.)
Commette il reato di cui all’art. 650 c.p., chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene.
Oggetto specifico è la tutela dell’interesse all’osservanza individuale dei provvedimenti dati per il mantenimento dell’ordine pubblico genericamente considerato.
Si tratta di una norma penale in bianco ed a carattere ausiliario (opera cioè solo se l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non è punita da un’altra norma penale).
- Si pensi, ad esempio, alle disposizioni di cui agli artt. 270 comma 2, 271 comma 3, 328, 336, 337, 338. 389, 450, 509 ovvero agli artt. 652, 659 comma 2, 665, 666 comma 2, 668 comma 4, 677, 679 comma 3, 680, 681, 686 comma 2, 689, 705, 706 c.p.
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento (dell’Autorità amministrativa o dell’Autorità giudiziaria) dato legalmente (=provvedimento legittimo: vale a dire emesso dall’Autorità competente e con forme – anche orali – previsti dalle leggi) per una delle seguenti tassative ragioni:
- ragioni di giustizia (=per agevolare le funzioni della magistratura anche civile e della polizia giudiziaria).
- Sono provvedimenti emanati per tale ragione, ad esempio, l’invito rivolto dalla polizia giudiziaria, a seguito dell’accertamento di un reato sulla pesca (art. 55 lettera d – danneggiare le risorse biologiche delle acque del mare con l’uso di materie esplodenti) a presentarsi in Capitaneria di Porto, sia al titolare dell’unità da pesca (=indagato) sia alle persone informate sui fatti (=membri dell’equipaggio ovvero altri pescatori).
- ragioni di sicurezza pubblica (=per una delle finalità indicate nell’art. 1 del T.U.L.P.S.: mantenimento dell’ordine pubblico, sicurezza dei cittadini e loro incolumità, tutela della proprietà, prestazione di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni e prevenzione dei reati).
- Rientrano, ad esempio, fra i provvedimenti emanati per ragioni di sicurezza pubblica, l’invito al conducente di un veicolo di mostrare il “triangolo” o di rimuovere l’auto lasciata in divieto di sosta.
- ragioni di ordine pubblico (=per la tutela della tranquillità pubblica e dell’armonia sociale).
- Possono ritenersi emessi per tale ragione, ad esempio, i provvedimenti con i quali il Sindaco ordina di sospendere un lavoro notturno eccessivamente rumoroso oppure provvedimenti con i quali personale delle Forze di polizia ingiunge ad alcuni ubriachi di lasciare il bar.
- ragioni di igiene (=per la sanità pubblica).
- Possono ritenersi tali, ad esempio, i provvedimenti con i quali il medico provinciale invita a far recintare la discarica dei rifiuti ovvero i provvedimenti emessi dall’ Ufficiale sanitario comunale in materia di sanità e di igiene.
Il reato non sussiste se il provvedimento non è congruamente motivato. In particolare, nel caso dei «biglietti di convocazione» utilizzati dalle Forze di polizia (ed anche dalla Capitaneria di Porto), la persona convocata deve essere posta in condizione di conoscere quantomeno le ragioni generali per le quali è stata chiamata.
- Non è da ritenersi congruamente motivato, ad esempio, il provvedimento con il quale si invita una persona in un Ufficio di polizia per…. «affari che la riguardano».
E’ stato invece ritenuto congruamente motivato il biglietto di invito contenente la dizione per…«motivi di polizia giudiziaria».
► Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.)
Commette il reato di cui all’art. 651 c.p., chiunque richiesto da un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali.
Occorre accertare che il Pubblico Ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia richiesto al soggetto di dare le proprie generalità; o che il soggetto abbia manifestato in qualunque modo, ma chiaramente, di non voler rispondere alla richiesta; ovvero che il soggetto abbia voluto non aderire alla richiesta, sapendo che il richiedente era un nell’esercizio delle sue funzioni o non sapendolo per un suo errore colposo.
Il rifiuto di fornire la prova delle proprie generalità "non costituisce questa contravvenzione" allorquando il soggetto declina le proprie generalità a voce, rifiutando di esibire il documento di identità (artt. 4 e 157 T.U.L.P.S.).
Il reato sussiste anche nel caso che, "dopo il rifiuto" il soggetto fornisca spontaneamente le generalità (Cass. 23 febbraio 1985, Cardinato).
Se il soggetto, invece di tacere, declina generalità false, commette il delitto di cui all’art. 496 c.p.