Omessa bonifica
La fattispecie penale di omessa bonifica è introdotta dal nuovo art. 452-terdecies, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.
La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui art. 257 del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice - come modificato dalla proposta di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.