La confisca amministrativa
Il provvedimento in esame si concretizza, sostanzialmente, con la "espropriazione delle cose (sequestrate) strettamente collegate con il fatto illecito". Essa trova giustificazione nell’intento di prevenire la commissione di nuove trasgressioni, rimuovendo i beni che potrebbero costituire in definitiva un premio per l’attività illecita o mantenere vivo il ricordo.
Il quadro tracciato dall’art. 20 L. 689/81, evidenzia la possibilità di una :
-
confisca obbligatoria
-
confisca facoltativa
Concettualmente si può aggiungere altresì un’ipotesi di confisca «necessaria».
In particolare, la confisca è «obbligatoria» per le cose che costituiscono il prodotto della violazione amministrativa, intendendo con tale termine, qualsiasi cosa che rappresenta non solo il prodotto in senso stretto (ad esempio: le sostanze illecitamente fabbricate), ma anche il prezzo o il valore lucrato della trasgressione, a condizione che l’oggetto del sequestro appartenga ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (art. 20, comma 3).
E’ altresì disposta obbligatoriamente la confisca, che alcuno definisce «necessaria»[1], anche prescindendo dall’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18, nel caso di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca violazione amministrativa (art. 20, comma 4).
- Ad esempio, la confisca del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza copertura assicurativa per danni a terzi, nel caso che risulti che l’assicurazione non sia stata pagata nel termine prefissato dall’autorità, ai sensi dell’art. 21 ovvero la confisca del veicolo posto in circolazione prima che sia rilasciato il documento di circolazione, secondo la previsione di cui all’art. 21: altro caso di confisca necessaria.
Tale ultima sanzione non si applica nel caso di cose appartenenti a persone estranee alla violazione ed la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione siano possibili mediante autorizzazione amministrativa.
Provvedimento immediato, finalizzato a consentire la confisca da parte dell’Autorità amministrativa competente, è il «sequestro amministrativo», effettuato dagli organi di vigilanza e controllo, del quale si è trattato in precedenza.
Qualora la confisca non sia obbligatoria, rientra nelle facoltà discrezionali dell’Autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione o nelle facoltà del giudice penale, allorché questi debba provvedere anche in ordine ad una violazione sanzionata amministrativamente.
Ai sensi dell’art. 11, per l’uso di queste facoltà discrezionali, dovrà tenersi conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
[1] Bartolini, op. cit.