Autorizzazione a procedere
La «autorizzazione a procedere» è la dichiarazione(atto amministrativo) discrezionale e irrevocabile con cui un Organo dello Stato estraneo all'Organizzazione giudiziaria, a richiesta del Pubblico Ministero, consente che nei confronti di una determinata persona o in rapporto ad un determinato reato l'Autorità giudiziaria proceda penalmente oppure compia taluni atti limitativi di libertà (in quest'ultimo caso si parla più specificamente di autorizzazione ad acta).
- Il potere di autorizzazione è conferito:
- all'Assemblea parlamentare di appartenenza per sottoporre un "membro del parlamento" a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto, ad altra limitazione della libertà personale o a mantenimento in detenzione, salvo che il parlamentare sia stato colto nell'atto di commettere un delitto per il quel è obbligatorio l'arresto in flagranza o si debba eseguire nei suoi confronti una sentenza irrevocabile di condanna, nonché ad intercettazioni di comunicazioni o sequestro di corrispondenza (art. 68 commi 2 e 3 Cost. come modificati dal L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3, cui fanno riferimento, in sede di attuazione del disposto costituzionale, gli artt. 4 e 5 L. 20 giugno 2003, n. 140); con tale modifica dell'art. 68 comma 2 Cost. si è pertanto escluso che debba essere richiesta autorizzazione (com'era previsto nella versione originaria) per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.
- L’autorizzazione a procedere è la condizione per la procedibilità di determinate fattispecie di reato, quali ad esempio:
- alcuni delitti contro la personalità dello Stato, come: offesa all’onore, al prestigio e alla libertà del Presidente della repubblica o di capi di Stato esteri; vilipendio, ecc;
- reati cc.dd. ministeriali commessi, nell’esercizio delle funzioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri; ecc.
Organo competente a richiedere l’autorizzazione a procedere è il Pubblico Ministero: va richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione della notizia criminis nell’apposito Registro.
Se l’autorizzazione non viene concessa, non possono compiersi una serie di atti specificamente indicati nel comma 2 dell’art. 343 c.p.p.:
- restrizioni della libertà personale (fermo, misure cautelari personali);
- perquisizioni personali e domiciliari;
- ispezioni personali;
- interrogatori
- intercettazioni di conversazioni e comunicazioni;
- individuazioni e confronti.
Tali atti sono, peraltro, consentiti se la persona è colta in flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 (per i quali l’arresto è obbligatorio)
- Valgono, quali esempi:
- nelle ipotesi di vilipendio (disprezzo), da parte di un cittadino, ai danni del Parlamento, il P.M. può procedere nei suoi confronti solo se ottiene l’autorizzazione a procedere da parte dell’Assemblea Parlamentare contro cui il vilipendio è diretto;
- nelle ipotesi di reato da parte di un Ministro, commesso nell’esercizio delle funzioni, l’A.G. può procedere nei suoi confronti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Camera cui appartiene il Ministro stesso
Se l’autorizzazione è concessa, il procedimento penale prosegue e si conclude secondo le regole ordinarie (con sentenza di proscioglimento o di condanna).