Glossario

Versione stampabileVersione stampabile
  • Abbattimento: tecnica (non più in uso) di riduzione dell’inquinamento attraverso spargimento di prodotti oleofilici in grado di trasferire, per gravità, il prodotto inquinante dalla superficie al fondo.
  • Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
  • Autorità Responsabile: autorità cui compete la responsabilità della direzione e coordinamento generale delle attività di risposta ad un inquinamento stante la normativa vigente in stato di emergenza locale. Si identifica con il Capo del Compartimento.
  • Bonifica: complesso delle azioni messe in atto allo scopo di ridurre l’inquinamento, nonché ripristinare, per quanto possibile, le preesistenti condizioni delle aree, dei luoghi e dei beni colpiti dall’inquinamento.
  • Centro Comando e Controllo locale Antinquinamento (L.P.C.C. - Local Pollution Control Centre): struttura di affiancamento ed ausilio al Capo del Compartimento nell’attività di direzione e coordinamento degli interventi antinquinamento. La sua costituzione va prevista nel piano locale; viene attivato nel caso in cui il Capo del Compartimento ne ravvisi la necessità.
  • Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  • Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione
  • CLC 69 - Fund 71: convenzioni internazionali che governano il meccanismo per la compensazione dei danni causati da sversamenti di olii persistenti da nave cisterna carica. Emendate con Protocollo del 1992, che ne ha profondamente innovato la sostanza, sono destinate a perdere di significato nel giro dei prossimi due/tre anni. Per l’Italia, che ha in corso di ratifica, il Protocollo 92 alla Fund Convention 71, continuerà nel frattempo ad essere applicato il regime previsto dalla CLC 69 e Fund 71.
  • Comandante sul posto (O.S.C. - On Scene Commander): è la figura cui, per designazione dell’Autorità responsabile, viene conferito il compito di coordinare, nella zona delle operazioni, le azioni di i mezzi partecipanti.
  • Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.
  • Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.
  • Confinamento: trasferimento della fonte inquinante in zona ove sia possibile conseguire un più facile contenimento dello sversamento. Il confinamento della fonte inquinante lo si ottiene anche attraverso la completa circuizione della stessa con barriere galleggianti (panne).
  • Contenimento: ogni intervento finalizzato a contenere lo spandimento del prodotto sversato.
  • Coordinamento: è l’attività che viene svolta nei confronti di organi, non gerarchicamente sottordinati, preposti ad attività che, pur essendo distinte, sono destinate ad essere ordinate secondo un disegno unitario. Quando si tratti di attività operative, si parlerà di “coordinamento operativo”. Il coordinamento è attività che può essere delegata.
  • Costa o zone costiere: il tratto di territorio compreso tra due limiti ideali: il primo ricadente in mare, oltre il quale, procedendo verso la terra, per scarsa profondità del fondale o per ostacoli naturali, non possono più operare i battelli antinquinamento ed i mezzi nautici idonei ad azioni di contenimento e recupero meccanico; il secondo ricadente in terra, là dove, per azione di marea, risacca o mareggiata può arrivare il prodotto inquinante.
  • Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
  1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo
  • Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
  • Digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  • Dispersione: tecnica di riduzione dell’inquinamento da idrocarburi mediante utilizzazione di disperdenti. Essi esaltano e velocizzano la dispersione a livello molecolare dell’olio in acqua, agevolando e incrementando in termini esponenziali il processo di naturale metabolizzazione dell’idrocarburo da parte delle colonie di batteri lipofagi presenti nell’ambiente.
  • Emergenza in mare: ogni situazione eccezionale, comunque e causata, caratterizzata dalla presenza di inquinamento o imminente pericolo di inquinamento del mare e delle coste per sversamento di idrocarburi o da altre sostanze nocive e/o pericolose.
  • Emergenza locale: stato dichiarato formalmente ai sensi del comma 2, art. 11, L. 979/82, dal Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio, ove il pericolo di inquinamento o l’inquinamento in atto sia di tale gravità da richiedere l’attivazione di procedure espressamente previste per tale tipo di situazione. In tale ipotesi il Capo del Compartimento assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale.
  • Emergenza nazionale: stato eccezionale la cui dichiarazione è promossa, ai sensi del comma 4, art. 11,L. 979/82, dal Sottosegretario di Stato delegato alla Protezione  Civile su  richiesta  del Ministro dell’Ambiente, interessato a tal fine dal Capo del Compartimento marittimo tramite la Centrale Operativa di Maricogecap, nel caso in cui l’emergenza locale non sia fronteggiabile coni mezzi che i Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e dell’Ambiente hanno localmente a disposizione. In tale ipotesi il Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini.
  • Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
  • Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti
  • Grande inquinamento: inquinamento che, per l’estrema gravità della minaccia per le vite umane, le popolazioni rivierasche, per l’ambiente, per l’economia della zona colpita nonché per le sue dimensioni e caratteristiche può essere fronteggiato solo attraverso il ricorso all’adozione di misure eccezionali. Esso può richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
  • Incidente marino: qualsiasi evento, anche doloso, che causi o minacci di causare sversamenti in mare e/o sulla costa di idrocarburi o altre sostanze nocive.
  • Inquinamento accidentale:situazione conseguente l’immissione in mare o sulle coste, di idrocarburi o di altre nocive prodottasi a seguito di eventi non dolosi.
  • Inquinamenti da altre sostanze nocive:la conseguenza dell’immissione in mare delle sostanze elencate nell’Allegato II e relativi aggiornamenti alla Marpol 73/78, nonché di quelle di cui all’allegato A e successive integrazioni della legge 31.12.1982 n. 979
  • Inquinamenti da idrocarburi:la conseguenza dell’immissione in mare di petroli e derivati, elencati nell’Allegato 1 e relativi aggiornamenti della Marpol 73/78.
  • Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
  • MAREM (MarittimeEmergency): sottosistema informatizzato del NISAT (Navigation Information System in Advanced Technology) per la gestione delle emergenze di qualsiasi natura in mare.
  • Medio inquinamento: inquinamento che per ampiezza dell’area inquinata e/o per il serio grado di minaccia per le vite umane, le popolazioni rivierasche, per l’ambiente e per l’economia della zona colpita richiede un consistente impiego di mezzi e materiali, spesso eccedenti le disponibilità locali. Esso può giustificare la dichiarazione dello stato di emergenza locale.
  • NOTAM (Notice to Air Men): avviso contenente notizie relative alla installazione,condizione e varazione di qualsiasi servizio, assistenza aeronautica, procedura o pericolo, la conoscenza tempestiva dei quali è essenziale per il personale interessato alle operazioni di volo. Esso va richiesto nel caso in cui:
  1. l’immissione in aria di sostanze tossico/nocive allo stato gassoso possano costituire pericolo per il personale e/o i mezzi in volo;
  2. l’Autorità coordinatrice degli interventi antinquinamento ha necessità di impegnare per attività operativa lo spazio aereo sovrastante l’incidente.
  • Oli persistenti (persistent oil): categoria di idrocarburi per i quali, in caso di sversameno da nave cisterna, si applica il regime del protocollo 92 alla CLC e Fund Conventions. Fino all’entrata in vigore del protocollo 92, rimane in vigore il regime CLC 69 e Fund 71 Conventions. Anche se il termine “persistent oil” non è chiaramente definito dalle convenzioni in riferimento, possono essere considerati tali: crude oil, fuel oil (ASTM N. 4 o più pesante), diesel pesante e olio lubrificante.
  • Oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici
  • Operazioni a terra: si intendono tutte quelle attività che vanno dal recupero del prodotto inquinante in zone costiere, allo stoccaggio provvisorio ed al successivo avvio allo smaltimento.
  • Piccolo inquinamento: inquinamento che per le dimensioni e per il grado di minaccia per le vite umane, le popolazioni rivierasche e per l’ambiente, può essere facilmente neutralizzato con mezzi e risorse di contenuta consistenza, disponibili localmente.
  • P&I Clubs (Protection and IndemnityAssociations): associazioni di tipo mutualistico, senza fini di lucro, istituite allo scopo di assicurare i propri associati (armatori, noleggiatori) anche per responsabilità connesse con i danni causati da inquinamenti. Esse fanno parte di un pool internazionale (International Group of P&I clubs) che, allo scopo di salvaguardare i propri associati nel caso di elevate richieste di rimborso per danni ingenti causati da incidenti maggiori, riassicurano i rischi sul mercato internazionale.
  • POLEM (PollutionEmergency): componente del MAREM per la gestione delle emergenze in mare causate da sversamento di idrocarburi o altre sostanze nocive.
  • POLMES (Pollution Message): messaggio formattato utilizzato a livello nazionale per la trasmissione di informazioni riguardanti ogni incidente che abbia causato o sia suscettibile di causare inquinamento del mare o delle coste.
  • POLREP (Pollution Report): messaggio formattato utilizzato a livello internazionale per la trasmissione di informazioni riferite ad inquinamenti.
  • Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
  • Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
  • Produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti
  • Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti
  • Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
  • Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
  • Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del  Dlgs. 205/2010 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
  • Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
  • Riduzione: rappresenta il  risultato positivo conseguito attraverso operazioni poste in essere per combattere l’inquinamento: eliminazione della fonte inquinante, confinamento, contenimento, rimozione meccanica, dispersione, smaltimento.
  • Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
  • Rifiuto biostabilizzato: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.
  • Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato.
  • Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del Dlgs. 205/2010.
  • Rimozione meccanica: attività tesa a rimuovere l’inquinante dalla zona dello sversamento, utilizzando apparecchiature e sistemi meccanici specifici (Skimmers).
  • Rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.
  • Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
  • Scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del  Dlgs. 205/2010.
  • Smaltimento: il complesso delle operazioni finalizzate alla trasformazione, distribuzione o deposito finale in discarica del prodotto inquinante, dei residui oleosi raccolti o di altro materiale inquinato e non più recuperabile e utilizzabile.
  • Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 del  Dlgs. 205/2010.
  • Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
  • Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Dlgs. 205/2010, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.
  • Sversamento: qualsiasi immissione di idrocarburi, o altre sostanze nocive, in mare o sulla costa, proveniente da navi e/o installazioni off-shore. Esso può essere accidentale, deliberato (volontario) o operazionale.Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
  • TOVALOP e CRISTAL: regimi assicurativi volontari creati al fine di integrare il regime di compensazione della CLC 69 e Fund 71 Conventions. Non più in essere dal 1 gennaio 1997; essendo entrati in vigore dal 30.05.96 il Protocollo 92 alla Fund Convention 71.