La zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare nonché dall’accordo di applicazione della Parte XI della convenzione stessa fatto a New York il 29 luglio 1994, è stata promulgata la Legge 8 febbraio 2006, n. 61 (pubblicata sulla G.U. n. 52 del 03.03.2006) che ha previsto la istituzione di ”Zone di Protezione Ecologica”, oltre le 24 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale italiano.
Alla istituzione delle citate zone si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari estreri, sentito il Ministro per i beni culturali e le attività culturali. Il decreto di istituzione deve essere notificato, a cura del Ministro degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.
Nel provvedimento (con il quale si è posto l'obiettivo di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma comunque in prossimità delle coste italiane), si è stabilito che all'interno delle istituite zone di protezione, l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dalla Convenzione UNESCO adottata a Parigi il 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.
L’italia ha ratificato la Convenzione con Legge 23 ottobre 2009, n. 157.