I beni demaniali marittimi
I beni facenti parte del demanio marittimo sono elencati nell’art. 28 del Codice della navigazione (generalmente considerato come una specificazione integrativa dell’art. 822 del Codice civile).
- Fanno parte del demanio marittimo:
- il lido del mare, ovvero quella porzione del litorale che si trova a immediato contatto con il mare, e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, con esclusione dei momenti di tempesta. Nella nozione di lido rientrano anche le scogliere, gli scogli, i massi scogliosi, le dighe naturali, i promontori e le punte, in quanto si presentano in aderenza con il mare.
- la spiaggia, è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra. Essendo una zona soggetta a modificazioni, in quanto si può restringere a causa dell’azione delle forze erosive del mare, oppure ampliarsi qualora le acque si ritirano, in essa vige il principio secondo il quale il mutamento dello stato dei luoghi è idoneo a mutare il regime pubblico, senza che occorra un apposito provvedimento. Inoltre, qualora si verifichi un ampliamento, vengono a crearsi gli “arenili”, cioè tratti di terraferma che sono relitti del naturale ritirarsi delle acque, che, pur avendo perso un’immediata idoneità ai pubblici usi del mare, ne conservano la potenzialità. Gli arenili hanno natura demaniale marittima fino a quando non intervenga un decreto di sdemanializzazione da parte del Ministero dei trasporti di concerto con quello per le Finanze, su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, come previsto dall’art. 35 Cod. nav.
- i porti, sono quei tratti di costa, naturali o artificiali, idonei ad offrire rifugio ed agevolare l’approdo delle navi al riparo di venti e dalle onde. Questa nozione di porto appare di ampia portata in quanto non si riferisce alla sola destinazione commerciale e per questo rappresenta un’innovazione rispetto ai vecchi Codici (T.U. n. 3095 del 1885) che suddividevano i porti in due categorie, quelli che interessavano la sicurezza della navigazione in generale e la difesa militare dello Stato e quelli che interessavano il commercio. Tale innovazione è stata completata con la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 che classifica i porti in base alle loro funzioni caratteristiche (militari, commerciali, industriali, petroliferi, pescherecci, turistici e da diporto);
- le rade, sono le zone di mare, normalmente prospicienti o prossime al porto, ma anche di mare aperto, che offrono la possibilità di una sosta temporanea alle navi in quanto al riparo dai venti e dai marosi. Le radi sono naturali se il riparo è dovuto ad elementi naturali (isole, banchinamenti), oppure in protetta o foranee se il riparo è offerto da tutte o alcune direzioni.
- le lagune, sono gli specchi acquei situati nelle vicinanze con il mare. Si distinguono in lagune vive, se comunicanti con il mare, lagune morte, se separate o stagnanti. Nelle lagune vive le aperture comunicanti con il mare prendono il nome di “bocche di porto”.
- i bacini d’acqua salsa o salmastra, sono bacini di basso fondale di origine sia marina sia fluviale, esistenti nella terraferma, in cui lo stato dei luoghi rende possibile la penetrazione ed il riflusso dell’acqua del mare, anche solo una parte dell’anno. La comunicazione può avvenire anche attraverso canali costruiti dall’uomo purché l’acqua del mare possa affluire liberamente al bacino senza l’ausilio di mezzi meccanici. Non è necessario che l’acqua del mare sia l’unica acqua del bacino, purché la miscela sia almeno salmastra;
- le foci dei fiumi, sono state incluse nell’art. 28 Cod. nav. (che considera solo le foci dei fiumi che sboccano in mare) per non interrompere il principio di continuità e di contiguità delle coste e poiché rileva la loro utilizzabilità ai pubblici usi marittimi (es. porti fluviali).
- i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, corsi d’acqua artificiali costruiti in prossimità della costa che penetrando nella terraferma, collegano gli approdi interni con il mare. Sono assoggettati al demanio marittimo indipendentemente dalla natura delle acque, in quanto strumentali agli usi pubblici del mare;
- le pertinenze demaniali marittime, ossia le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo o del mare territoriale (art. 29 Cod. nav.). Tali opere(fari, moli, ecc.) sono caratterizzate da un rapporto di accessorietà rispetto al bene demaniale, col quale si immedesimano.
La dottrina più recente ha suddiviso il demanio marittimo in «demanio portuale» e «demanio costiero», individuando le differenze intercorrenti tra le due categorie nel carattere naturale del demanio costiero a fronte dell’artificialità e della strutturazione economico-imprenditoriale del demanio portuale.
Non fanno parte del demanio marittimo, il "mare territoriale" (si estende per 12 miglia verso il largo a partire dalla linea di base, detta anche "linea verde" (carta ufficiale 330 L.B.) che, in quanto res communis omnium , non può essere ritenuto di proprietà statale, nonché i golfi, i seni e le baie (art. 2 Cod. nav.). Il mare territoriale non rientrando tra i beni demaniali è da considerarsi nella sua totalità (acqua, fondo, sabbia, ecc.) «res nullius» (non costituisce furto l'esportazione di sabbia dal fondo del mare). Ad ogni modo, per l’occupazione e l’uso di zone del mare territoriale (concessioni di pesca, sfruttamento del fondo marino, estrazione e raccolta di arena e di ghiaia, ecc.). e per l’esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione ((art. 524 norme trans. e complementari). Le rade demaniali, ai fini del diritto internazionale, sono classificate non come mare territoriale, ma come acque marittime interne (e così pure i porti e le acque comprese tra più isole).