Tratta degli schiavi

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Mentre sul piano del diritto interno è prevista la "cattura" della nave nazionale da parte della nave da guerra (art 202 del Codice della navigazione[1]), sul piano internazionale il potere di usare la forza sulla nave mercantile straniera si ferma al "potere di abbordaggio" e "di visita", senza possibilità di cattura.
La giurisdizione penale competente è quella interna dello Stato di bandiera della nave, diversamente dall’ipotesi della pirateria, in cui vige, come abbiamo visto, l’efficacia universale della giurisdizione dello Stato cattore.

La ratio della differenziazione tra pirateria e tratta degli schiavi è di tutta evidenza: la tratta degli schiavi, per quanto turpe, in sé presa non arreca alcun pregiudizio alla sicurezza dei traffici marittimi. In altri termini, la «sicurezza della navigazione» viene considerata, nel diritto del mare, bene giuridico meritevole di protezione più ampia ed efficace rispetto alla tutela della dignità umana.

 


 


[1] Art. 202 Cod. nav. (Nave sospetta di tratta degli schiavi) – la nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto più vicino, in cui risieda un’Autorità consolare (artt. 1152, 1153 Cod. nav.)