CITES

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  • Legge n. 42 del 25 gennaio 1983, ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzionei, adottata a Washington il 3 marzo1973.

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito nominata CITES) del 3.3.1973, ratificata in Italia con Legge. 874/1975, è stata recepita dalla Comunità Europea con Regolamento (CE) n. 3626/82, sostituito con Regolamento (CE) 338/97 del 9.12.1996 che ne fornisce una più completa e precisa attuazione. In Italia la Legge 150 del 7 febbraio 1992, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, recepisce la normativa CITES, prevedendo un regime di sanzioni per le violazioni. La Convenzione di Washington è nata dall'esigenza di controllare il commercio di esemplari di fauna e flora (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La Convenzione, pertanto, è un accordo internazionale che regolamenta il commercio di fauna e flora in via di estinzione comprendendo anche i sottoprodotti o derivati dalle medesime.
La Convenzione elenca alcune specie animali e vegetali in tre appendici, secondo il loro grado di rischio di estinzione in natura. L’Appendice I, “
Specie minacciate d'estinzione”, comprende quelle specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. La loro utilizzazione è consentita solo per circostanze eccezionali. L’Appendice II, riguarda le specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. L’Appendice III invece comprende specie protette da singoli stati, e iscritte nell'appendice, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Lo strumento comunitario che recepisce questa convenzione (Regolamento CE n. 338/97) la regolamenta e formula dei nuovi allegati identificati con le seguenti sigle: A, B, C e D. Questo permette di controllare anche le popolazioni europee di specie che non sono necessariamente incluse nelle appendici CITES a livello globale ma che la Comunità Europea intende tutelare in maniera più restrittiva tramite lo strumento della CITES, oltre ad impedire l’introduzione nella U.E. di specie esotiche che possano mettere in pericolo quelle autoctone. Le specie in Allegato A comprendono tutte le specie elencate in Appendice I, alcune specie di Appendice II e Appendice III per le quali l’Unione Europea ha adottato misure più’ restrittive, nonché alcune specie non listate nella CITES. L’allegato B comprende tutte le specie presenti in Appendice II, alcune specie presenti in Appendice III ed alcune specie non listate nella CITES. L’Allegato C include tutte le altre specie listate in Appendice III. L’Allegato D include alcune specie listate in Appendice III per le quali l’Unione Europea ritiene necessario condurre un’attenta attività di monitoraggio, nonché alcune specie non listate nella CITES.
In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto del Ministero del Commercio Internazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per tramite del Corpo forestale dello Stato. Questo ultimo, tramite il Servizio CITES, cura la gestione amministrativa ai fini del rilascio della certificazione di riesportazione e di riconoscimento delle nascite in cattività, oltre all’attività di enforcement e controllo sul territorio dell’applicazione della normativa CITES. Il Servizio CITES è strutturato in un Servizio Centrale, presso l’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato a Roma, e in 41 Uffici periferici, oltre ad altri 5 istituiti presso le Regioni a Statuto Speciale e la Provincia autonoma di Bolzano. Il Servizio Centrale ha funzioni di assistenza operativa, di coordinamento e di indirizzo per l’attività degli uffici periferici di concerto con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di consulenza tecnico-scientifica nonché di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 27 Uffici territoriali, con funzione di certificazione, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 19 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale nonché collaborazione nell’accertamento di illeciti.
Tutte le tartarughe marine presenti nei mari italiani, sono elencate in Appendice I e nell’Allegato A e ricevono dunque la massima protezione: ne è vietato l’acquisto, l’offerta per l’acquisto, l’acquisizione ai fini commerciali, l’esposizione ai fini commerciali, l’uso ai fini commerciali, l’offerta e il trasporto ai fini dell’alienazione (rif. Art. 1, Reg. CE 338/97). A norma dell’art. 1 della L. 150/1992, come novellato in ultimo dal decreto legislativo n. 275/2001, è punito chiunque “in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/1997”, tra l’altro, “trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 […]” e “detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta autorizzazione”. A norma dell’art. 4 della L. 150/92, in caso di violazione dei divieti indicati è disposta sempre la confisca dell’esemplare; qualora venga confiscato l’esemplare vivo si procede, sentita la Commissione scientifica CITES, “all’affidamento a strutture pubbliche o private anche estere”; mentre nel caso di confisca dell’esemplare morto è disposta “la conservazione ai fini didattici o scientifici, o la loro distruzione”. Quanto sopra esposto non sembra contemplare la necessità di intervento della Commissione scientifica CITES nel caso, come quello in esame, in cui gli esemplari siano accidentalmente recuperati dal mare o spiaggiati, e poi siano detenuti o trasportati da strutture pubbliche autorizzate, non ai fini commerciali ma per la loro cura e riabilitazione. Infatti, tale fattispecie di “prelievo” dalla natura non sembra normato dalla legislazione CITES.
Si elenca di seguito, una breve sintesi dei principali strumenti legislativi, comunitari e nazionali, che possono essere applicati alle tartarughe marine e in particolar modo alla regolamentazione delle modalità inerenti la loro importazione ed esportazione ai fini del commercio.