I soggetti del reato militare
Abbiamo già avuto occasione di dire che, nella massima parte dei casi, le norme penali militari hanno come destinatari soltanto soggetti aventi la qualifica di “militare”.
Il che significa che il reato militare esige normalmente come «soggetto attivo» un soggetto avente la predetta qualifica, comprensiva tanto dei militari in «servizio attivo» (o considerati tali) quanto dei militari in «congedo illimitato»: può dunque ritenersi sufficientemente precisa la definizione secondo cui è militare ogni individuo che, regolarmente arruolato a norma delle leggi di reclutamento e di leva, è soggetto ad obblighi militari (attuali o potenziali) verso lo Stato. Questi obblighi hanno inizio con l’arruolamento e cessano con la collocazione del soggetto in congedo assoluto.
Per altro, al pari della legge penale comune, la legge penale militare obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (art. 3 c.p.). Tutti, infatti, possono violare in ogni sua parte la legge penale militare, non fosse altro che “concorrendo” con le persone particolarmente soggette (art. 14, co. 1 c.p.m.p.).
L’art. 1 c.p.m.p. afferma che la legge penale militare si applica «ai militari in servizio alle armi» e «a quelli considerati tali», nonché, in casi determinati dalla legge, «ai militari in congedo illimitato», «ai militari in congedo assoluto» e ad altre categorie di soggetti di cui diremo fra poco.
E’ militare, anche il soggetto che presta di fatto servizio alle armi, cioè il soggetto che, per errore o per altro motivo, si trova inquadrato in un reparto militare senza essere mai stato arruolato o dopo essere stato escluso dalle Forze Armate. In tal caso la prestazione, di fatto, del servizio militare comporta l’assoggettamento all’ordinamento militare o alla legge penale militare.
Si tratta del cosiddetto “militare di fatto”, di cui parla l’art. 16 c.p.m.p. e a cui tale articolo affianca l’ipotesi dell’appartenente alle Forze Armate nei cui confronti sia successivamente dichiarata la nullità dell’arruolamento o l’incapacità di appartenere alle Forze Armate stesse: da ciò la distinzione tra militare di fatto in senso stretto e militare di fatto in senso lato.
Notevole è dunque la estensione con cui il legislatore usa il termine militare. Ma pur in tale estensione, si avverte la preoccupazione di operare una differenziazione di trattamento: mentre il militare in servizio attivo è sempre e di regola assoggettato alla legge penale militare, il militare in congedo illimitato lo è soltanto nei casi tassativi; la sua posizione di militare potenziale induce il legislatore ad adottare un criterio fortemente limitativo nell’assoggettarlo alla legge penale militare.
La ragione è evidente: la legge penale militare è, come abbiamo detto, legge speciale, nel senso che ha come destinatari i soggetti appartenenti a una determinata categoria; e l’efficacia di una legge speciale va contenuta in limiti quanto più possibile ristretti, poiché crea una discriminazione fra i cittadini.