Tutela del consumatore
Negli ultimi anni si è preso coscienza che oltre a tutelare le specie ittiche è necessario anche preservare i diritti e soprattutto la salute del consumatore finale del prodotto. Pertanto sono state emanate normative nazionali e comunitarie che pongono l’attenzione sugli aspetti sanitari e commerciali del mondo della pesca.
Di fondamentale importanza per quanto riguarda la questione sanitaria è il D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in attuazione della direttiva 2004/431/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre ed entrato in vigore il 21 novembre 2007, recependo la citata Direttiva 2004/41/CE, ha definitivamente abrogato numerosi atti normativi nazionali di derivazione comunitaria ed altre norme nazionali preesistenti che hanno a lungo costituito una parte fondamentale dell’intero quadro normativo del settore alimentare, confermando peraltro numerose “abrogazioni” già precedentemente operate da tali atti, e in particolare:
- Decreto Legislativo n. 530/1992 (molluschi bivalvi), ad eccezione dell’art. 20 che abrogava precedente normativa;
- Decreto Legislativo n. 531/1992 (prodotti della pesca).
Questo decreto dovrebbe essere propedeutico al nuovo Codice della sicurezza alimentare, da tempo in fase di elaborazione, che dovrebbe completare le necessarie abrogazioni e riunire tutte le norme in un quadro organico ed armonizzato rispetto alla legislazione comunitaria.
L’art. 6 del Dlgs. n. 193/2007 (nei limiti dell’applicabilità del Reg CE n. 853/2007) non indica puntualmente gli articoli della normativa comunitaria violati, ma elenca le fattispecie costituenti violazione e le rispettive sanzioni applicabili.
Ai commi (commi 11, 12, 13 e 14) prevede le sanzioni applicabili per il settore dei molluschi bivalvi vivi (MBV)
I commi 11-14 trattano delle sanzioni relative all’immissione del molluschi bivalvi vivi e sotto intendono alla preoccupazione del legislatore in merito alla possibile commercializzazione di MBV al di fuori del circuito di produzione, stabilendo sanzioni più elevate nel caso di immissione sul mercato di MBV provenienti da zone dichiarate “Precluse “ o “Non idonee”, salvo che il fatto costituisca reato.
La violazione delle norme contenute nel citato Decreto dà origine a sanzioni amministrative piuttosto pesanti nei confronti del possessore e inoltre, a seguito di successivi esami da parte del personale sanitario della A.S.L., può sfociare in una ancor più affittiva sanzione penale in caso di cattiva conservazione del prodotto, che può essere configurata nel reato di pericolo presunto, che di per sé non esige il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Sentenza Cass. n°. 35103/04).
Ad adiuvandum:
- Art. 6 comma 11: per il trasporto di lotti molluschi bivalvi vivi (MBV) senza il “documento di accompagnamento” (Regolamento n. 853/2004, all. III, sez. VII, cap. 1) da applicarsi anche nel caso di Echinodermi tunicati, Gasteropodi marini vivi per i quali non è prevista la depurazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000).
- Art. 6 comma 12: per l’immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi non transitati da un “centro di spedizione” (, nel quale viene apposto un “marchio di identificazione” secondo il cap. III (fatte salve le deroghe per i pettinidi di cui all’all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, del Regolamento 853/2004) è prevista la sanzione amministrativa pari a una somma da euro 1.000 a euro 6.000 (in misura ridotta: euro 2.000), applicabile anche nel caso di immissione sul mercato di molluschi provenienti da zone acquee classificate B o C senza sottoporli a depurazione.
- Art. 6 comma 13: la sanzione aumenta, corrispondendo a una somma da euro 2.000 a euro 12.000, per l’immissione sul mercato di molluschi, esclusi i pettinidi, provenienti da zone acquee non classificate dalle Autorità competenti ,
- Art. 6 comma 14: ancor più grave, da euro 5.000 a euro 30.000 (in misura ridotta: euro 10.000), è la sanzione prevista per l’immissione sul mercato di molluschi provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti[1] .
- […]
[1] Il Decreto Legislativo n. 193/2007 all’art. 2, individua le autorità competenti ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria rappresentata dai Regolamenti del pacchetto igiene (Regolamento 852, 853, 854 e 882 del 2004). Tali Autorità sono rappresentate, per le rispettive competenze, da: Ministero della salute, Regioni e Province autonome; Aziende Unità Sanitarie Locali.
Viene così superata una carenza che ha suscitato non pochi dubbi ed equivoci, dato che sono diversi gli enti titolari di qualche competenza nell’ambito del controllo ufficiale nel settore alimentare (per esempio, in materia amministrativa o di etichettatura) che, negli ultimi anni, avevano scoperto la vocazione dell’igiene e della sicurezza alimentare, certamente sensibili al problema della tutela della salute ma senza averne la competenza tecnico-scientifica. A livello periferico solamente le ASL, nelle articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione, possono compiere valutazioni del rischio per la sicurezza alimentare e adottare i provvedimenti del caso, fatte salve le prerogative ispettive dei Comandi Carabinieri per la Sanità (NAS).