Sequestro di stupefacenti
L’Autorità che effettua il sequestro di stupefacenti o sostanze psicotrope deve darne immediata notizia alla «Direzione Centrale Antidroga» specificando l’entità e il tipo di sostanze sequestrate.
Quando il decreto di sequestro o di convalida non è più assoggettabile "a riesame", l’Autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze (salvo che non siano indispensabili per le indagini).
- La Polizia Giudiziaria controlla il regolare svolgimento delle operazioni di distruzione documentandole in apposito Verbale che è trasmesso all’Autorità giudiziaria e al Ministero della Sanità. Alla distruzione provvede idonea struttura pubblica (locale o statale).
Gli artt. 100 e 101 T.U. 309/1990 dettano particolari disposizioni relative alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga e alla destinazione dei valori confiscati a seguito di tali operazioni, prevedendo che quei beni e quelle cose possano essere utilizzati per l’attività di contrasto dei delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.
- I beni mobili iscritti in pubblici registri (come le auto, le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili) sequestrati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati, dall’Autorità giudiziaria, in custodia giudiziale agli Organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga.