Sanzioni amministrative
Ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 271/1999, qualora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità mercantile o da pesca nazionale vi siano "difformità" rispetto al "piano di sicurezza" approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'art. 181, comma 3 del Codice della navigazione, non concedendo il "rilascio delle spedizioni".
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Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle "norme di polizia", da quelle impartite per la "sicurezza della navigazione", nonché agli obblighi relative alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.
Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamenti, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.
L’art. 646 Codice della navigazione (Provvedimenti per impedire la partenza della nave) – Il Giudice competente alla adozione di misure cautelari, come il sequestro giudiziario e conservativo di navi e galleggianti ai sensi dell’art. 643 Cod. nav., e, ove ricorra l’urgenza il Comandante del porto o l’Autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti, oltre alle particolari sanzioni previste dal Titolo IV del D.lgs. n. 272/1999, anche alle sanzioni previste dalla normativa generale sulla sicurezza ed igiene del lavoro e contenute nel Titolo IX del D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.