D.M. 14 luglio 2003
In base al Decreto del Ministro dell’Interno (di concerto con i Ministri della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 14 luglio 2003 (Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina), emanato con un certo ritardo dall’entrata in vigore della Legge 189/2002, le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina «via mare» sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina militare, delle Forze di Polizia e delle Capitanerie di Porto. Il raccordo delle operazioni e l’acquisizione delle informazioni sono svolti dalla "Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza".
Gli Enti e le Amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione Centrale tutte le informazioni e i dati relativi alle unità che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti.
- L'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti "tre fasi":
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nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico con l’obiettivo di prevenire il fenomeno alla fonte;
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nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina Militare, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei "poteri di polizia dell’alto mare" diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all’individuazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all’accertamento dei flussi migratori clandestini;
- nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina Militare ai sensi dell'articolo 12, comma 9-ter T.U..
L’intervento è finalizzato all’attività istituzionale delle Forze di Polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l’illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d’illecita provenienza.
- Le attività in mare possono assumere il carattere di:
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sorveglianza;
- intervento di soccorso, il cui coordinamento è di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- intervento di polizia, la cui competenza è attribuita, in via prioritaria, alle Forze di Polizia.
L'attività di sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni e delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si articola, di massima, su:
- dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della Marina Militare e dagli analoghi dispositivi di scoperta delle altre Amministrazioni che effettuano vigilanza nelle acque territoriali;
- pattugliamento delle unità navali specificamente impiegate per tali attività;
- sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di pattugliamento marittimo della Marina Militare e di aeromobili della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina Militare, della Guardia dì Finanza, delle altre Forze di Polizia e delle Capitanerie di Porto che perseguono i fini istituzionali delle proprie Amministrazioni quali compiti primari;
- valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da organismi di intelligence.
Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti in "acque internazionali" è assicurata una costante attività di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di unità navali sospettate L’attività di identificazione è svolta prevalentemente con il concorso dei mezzi aerei.
La "fase di tracciamento" deve essere condotta, compatibilmente con la situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma occulta al fine di non vanificare l'intervento repressivo nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono l'illecito traffico.
Il Comando in Capo della Squadra Navale svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione dell'attività in stretta cooperazione con il Comando Generale della Guardia di Finanza e con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
Nella fase esecutiva ciascuna Amministrazione/Ente è responsabile dell'emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri.
Ferme restando le competenze dei Prefetti dei capoluoghi di Regione nelle acque territoriali e interne italiane, le unità navali delle Forze di Polizia "svolgono attività" di sorveglianza e di controllo ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti. Le unità navali della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto "concorrono" a tale attività attraverso la tempestiva comunicazione dell’avvistamento delle unità in arrivo o mediante tracciamento e riporto delle unità stesse, in attesa dell'intervento delle Forze di Polizia. Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, le unità di Stato presenti provvedono alla pronta adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.
Al fine di rendere più efficace l’intervento delle Forze di Polizia nelle acque territoriali è stabilita una "fascia di coordinamento" che si estende fino al limite dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua nelle cui acque il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto dell'immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni, è affidato al Corpo della Guardia di Finanza.
L’azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto della dignità della persona. Le unità navali procedono, ove ne ricorrano i presupposti, all'effettuazione dell' inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora sussista un’adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate.
In acque internazionali, qualora a seguito dell'inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell'ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l'eventuale esercizio di tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell'Interno una volta acquisito, tramite Ministero degli Affari Esteri, l’autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l’esercizio del diritto di visita può essere richiesto formalmente dal Ministro dell' Interno anche nell’ipotesi di interventi da effettuarsi su unità prive di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.
Quando navi mercantili, a seguito di interrogazione da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento, appaiano ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di partenza o di arrivo, la Direzione Centrale, immediatamente informata dalle Amministrazioni di appartenenza, intraprende le opportune iniziative per verificare l'attendibilità di tale notizie e per l’adozione di conseguenti misure.