Sanzioni penali in materia di pesca

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Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, l'art. 7 del Capo II, commi 1 del Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 fa divieto di:

Norme dispositive (illeciti penali):

lettera a)  pescare,  detenere,  trasbordare,  sbarcare,  trasportare   e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

lettera b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti[1], dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche  atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri organismi acquatici;

lettera c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con  le  modalità di cui alla lettera b);

lettera d) pescare in acque sottoposte alla sovranità  di  altri  Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate dagli Stati interessati.  Allo  stesso  divieto  sono  sottoposte  le unità  non  battenti  bandiera  italiana  che  pescano  nelle  acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

lettera e) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

lettera f)  sottrarre  od  asportare  gli  organismi  acquatici   oggetto dell'altrui  attività  di  pesca,  esercitata  mediante  attrezzi  o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con  azione  diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando  la  pesca  con violazione delle  distanze di  rispetto  stabilite  dalla  normativa vigente;

lettera g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si  trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere,  trasportare  e  fare commercio dei detti organismi.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la  pesca scientifica, nonchè le altre attività espressamente autorizzate  ai sensi delle normative internazionale, europea  e  nazionale  vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito  detenere  e  trasportare  le specie pescate per soli fini scientifici.

Norme sanzionatorie

L’art. 8  D.lgs. n. 4/2012 , commi 1 e 2 (Pene principali per le contravvenzioni) prevede:

  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da 2 (due) mesi a 2 (due) anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro;
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa:.con l'arresto da 1 (uno) mese a 1 (uno) anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

 

 


 

[1] Legge 895/67, art. 2, sostituito con L. 497/74 art. 10: chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila (206 €) a lire tremilioni (1549 €); sequestro degli attrezzi, del mezzo e del pescato.

Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.
Pesca marittima - Pesca con materie esplodenti - Leggi penali speciali - Concorso formale con altri reati - Configurabilità - Danneggiamento aggravato del “mare territoriale” - Delitto di ricettazione - Concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato.
In materia di pesca marittima con uso di materie esplodenti  colui il quale pesca con gli esplosivi risponde non solo della loro detenzione illegale ovvero della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. (Cass. Sez. Un. 15/10/1986 n 10901, Granata), ma anche - in concorso formale - del delitto di danneggiamento aggravato del “mare territoriale” (art. 635, comma secondo, n.3 cod. pen.), in quanto bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità (Cass sez I, 20/02/1987, n 287; Cass 20/11/2003). Inoltre, l’acquirente del pescato proveniente dalla cattura mediante esplosivi o da danneggiamento delle risorse marine, risponde del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) se acquista consapevolmente pesce proveniente dai predetti delitti. Infine, vi è concorso formale tra la ricettazione ed il reato di messa in commercio del pescato illegittimamente acquistato, trattandosi di norme che offendono beni giuridici diversi. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. Corte di cassazione Penale, Sez. III, 15/11/2007 (ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109.

Giurisprudenza: Cass. Sez. III n. 42109 del 15 novembre 2007 (Ud. 12 ott. 2007) Pres. Vitalone Est. Petti Ric. Morelli ed altro - Acque. Mare territoriale - Configurabilità - Pesca marittima con uso di materie esplodenti - Delitto di detenzione illegale di esplosivi o contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen. - Concorso formale - Ammissibilità.
È configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione illegale di esplosivi (o la contravvenzione prevista dall'art. 678 cod. pen.) e il delitto di danneggiamento aggravato del "mare territoriale" (art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen.) nell'esercizio dell'attività di pesca marittima con uso di materie esplodenti, in quanto si tratta di danneggiamento di bene pubblico esposto alla pubblica fede e destinato a pubblica utilità.