Il verbale di accertamento
Per “accertamento” si intende la valutazione, compiuta dall’agente accertatore, che un determinato comportamento – in relazione alle circostanze di tempo, di luogo, alle norme, alle Ordinanze locali, o quant’altro da singola disposizione espressamente specificato – viola una specifica disposizione normativa o regolamentare, e dalla successiva identificazione del soggetto responsabile.
La redazione del processo verbale di accertamento e contestazione amministrativa costituisce quindi atto dovuto al fine di consentire al trasgressore di esercitare il «diritto di difesa», e deve riportare il fatto contestato, le violazioni riscontrate e le dichiarazioni difensive rese dal contravventore.
Dopo la contestazione del fatto e della norma violata è necessario redigere «Verbale di contestazione»[1]. Detto verbale deve inoltre riportare lo specifico illecito che viene contestato al contravventore[2].
- Sul processo Verbale (detto di “accertamento e contestazione in via amministrativa”), devono essere indicati i seguenti elementi:
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giorno, ora e località dove è stata accertata l’infrazione;
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tipo di veicolo a mezzo del quale è stata commessa l’infrazione (eventuale);
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sommaria esposizione del fatto accertato e contestato;
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indicazione della norma che si intende violata (e relativa disposizione punitiva);
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modalità per avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta;
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Autorità amministrativa competente a stabilire la sanzione, ed alla quale potranno presentarsi scritti difensivi o documenti o richiesta di audizione, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notifica (60 giorni per le infrazioni al C.d.S.);
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avvertenza che nel caso in cui il soggetto non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro i termini, l’accertatore inoltrerà rapporto all’Autorità amministrativa competente
- indicazione e sottoscrizione dell’agente accertatore, e dell’Ufficio da cui dipende.
Tale ultima formalità potrà essere sostituita mediante indicazione a stampa dei soggetti responsabili artt. 383 comma 4 e 385 comma 3 e 4 Reg. C.d.S. – art. 3 D.Lgs.12.02.93, n° 39)[3].
La mancanza di uno o di alcuni dei suddetti dati potrebbe infatti concretizzare un vizio di forma che rende nullo il verbale[4].
Qualora il contravventore sottoscriva tuttavia anche successivamente il relativo verbale, ove si attesti anche la presa visione dello stesso, la notifica si intende quindi regolarmente effettuata[5].
Si rileva inoltre come le contestazioni che comportino anche decurtazione del punteggio sulla patente, devono al riguardo anche richiamare il relativo art. 126 bis C.d.S. per consentire al trasgressore di verificare la corretta decurtazione del punteggio[6].
Benché il verbale di accertamento redatto con le forme di legge costituisca e fa normalmente piena prova fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza ex art. 2700 Cod. civ.(salva la facoltà del contravventore di provare l’erronea percezione del fatto contestato da parte dei PP.UU.)[7], la puntuale e precisa contestazione nei confronti del contravventore e dell’obbligato in solido del fatto illecito attestato costituisce elemento fondamentale del relativo procedimento, i cui vizi – anche se apparentemente banali - si possono ripercuotere sul relativo atto causandone la nullità, e ciò per la particolare valenza giuridica delle norme poste dal legislatore a tutela della parte interessata.
Si esaminano pertanto di seguito dei casi particolari che possono verificarsi, e costituire – se applicati in modo erroneo – causa di nullità della contestazione medesima e quindi del procedimento:
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La contestazione è compiutamente formalizzata mediante consegna di «copia» del Verbale di accertamento, completo in ogni sua parte tanto all'autore dell'illecito amministrativo che all'obbligato in solido, purché tale consegna avvenga, come detto, nell'immediatezza dell'accertamento. Essa è poi ulteriormente perfezionata con la sottoscrizione del destinatario della contestazione sulla copia del Verbale che viene conservata dall'accertatore, quale prova della avvenuta consegna.
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Qualora il destinatario della contestazione rifiuti di sottoscrivere in segno di ricevuta di copia, la sottoscrizione mancante può essere legittimamente sostituita dalla «dichiarazione» con la quale l'accertatore fa rilevare che la consegna della copia è stata effettuata nonostante il rifiuto del trasgressore alla sottoscrizione.
- Qualora la contestazione non sia stata effettuata per una valida ragione è necessario che la circostanza che ha determinato l'impedimento emerga dal contesto del Verbale al fine di giustificare l'omissione della contestazione da parte dell'accertatore, il quale dovrà, comunque, provvedere alla notifica al trasgressore entro i termini stabiliti.
- E’ il caso, ad esempio, del Comandante della Motovedetta della Guardia Costiera che a causa delle condizioni avverse del mare sia impossibilitato a contestare immediatamente il Verbale al trasgressore: dovrà comunque provvedere a notificarlo entro i termini stabiliti e cioè entro 90 giorni se residente in Italia ovvero 360 se all’estero.
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Poiché è difficilmente ipotizzabile che il trasgressore e l'obbligato in solido siano sempre congiuntamente presenti ogni volta che avviene la commissione di un illecito, si dovrà necessariamente, anche per uno stesso fatto, effettuare una contestazione o una notifica agli obbligati in solido.
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Analogamente, qualora la responsabilità di uno stesso fatto sia ascrivibile a più soggetti, dei quali solo uno è autore materiale dell'illecito (art. 5 legge 689/81), anche nei confronti degli altri responsabili (e non agli obbligati in solido) dovrà procedersi a notifica.
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Nell'ipotesi che la norma sanzionatrice non preveda un minimo limitandosi ad indicare solamente il limite pecuniario massimo si applica «un terzo del massimo edittale» (art. 16 della legge n. 689/81).
[1] Sentenze di Cass. civ. n. 12105 del 27.9.2001 e n. 1015 del 10.7.2002, Sez. I.
[2] Cass. Civ. Sez. II^ - Sent. n° 1083 del 18.01.07
[3] Cass.Civ. – Sez.I^ - Sent. n° 1923/99
[4] Cass.Civ. – Sent. n° 23506/2007
[5] Cass.Civ. – Sent. n° 24553/2008
[6] Vedi in proposito Sent. G.d.P. di Faenza, n° 566 del 26.07.05
[7] Sentenze Cass. Civ. n° 9909/2001, n° 1406 del 27.01.04; n° 18271 del 30.08.07; n° 21816/2008