Concorso formale
Si ha «concorso formale» quando un soggetto con una sola azione od omissione viola più volte la legge penale, commettendo così più reati.
- Ad esempio, Tizio con un colpo di pistola uccide una persona e ne ferisce un'altra ovvero con una parola ingiuria contemporaneamente più persone
Il concorso formale a sua volta può essere "omogeneo" o "eterogeneo".
E’ «omogeneo», quando con una sola azione od omissione si compiono «più violazioni della medesima disposizione di legge».
E' «eterogeneo», quando con una sola azione od omissione si violano «diverse disposizioni di legge».
- Ad esempio, Tizio spara un colpo di fucile ed uccide Caio e Sempronio oppure uccide Caio e ferisce Sempronio. In entrambe le ipotesi, Tizio commette più reati (concorso di reati: due omicidi oppure un omicidio e un reato di lesioni) con una sola condotta (concorso formale: un colpo d’arma da fuoco).
Il concorso formale è omogeneo nella prima ipotesi (duplice omicidio: Tizio viola per due volte la stessa disposizione di legge, l’art. 575 c.p.) ed eterogeneo nella seconda (omicidio e lesioni: Tizio viola sia la disposizione dell’art. 575 c.p. che quella degli artt. 582 e 585 c.p.).
Per quanto attiene al "trattamento sanzionatorio", nel caso di concorso formale di reati, il criterio per la determinazione della pena è quello del c.d «cumulo giuridico»: la pena complessiva da infliggere si determina, cioè, applicando la sola pena relativa al reato più grave aumentata fino al triplo (art. 81 commi 1 e 3 c.p.).
Si tratta di un trattamento meno rigoroso rispetto a quello previsto per il concorso materiale (criterio del «cumulo materiale»): applicando la sola pena relativa al reato più grave, aumentata tuttavia di una certa aliquota nella quale rifluiscono così le pene degli altri reati concorrenti.
- Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio che cagiona lesioni (non aggravate: art. 582 c.p.) a Caio ed a Sempronio.
Se si tratta di concorso materiale egli potrà essere condannato addirittura alla pena di 6 anni di reclusione (essendo di 3 anni la pena massima per ciascun reato di lesioni e dovendosi procedere alla somma aritmetica delle pene per i due reati commessi).
Se si tratta di concorso formale (è l’ipotesi in cui le lesioni vengono cagionate con una sola azione od omissione), egli (avendo riguardo alla pena massima di 3 anni prevista per ciascun reato di lesioni) potrà essere condannato invece alla pena di 3 anni ed un giorno di reclusione (3 anni per il primo reato + 1 giorno per il secondo).
Il principio secondo il quale il cumulo giuridico determina un trattamento di maggior favore rispetto al cumulo materiale può essere dedotto anche dal tenore dell’art. 81 comma 3 c.p. dove si precisa che, nel caso di cumulo giuridico l’aumento applicabile non può mai essere superiore a quello che potrebbe aversi in caso di cumulo materiale.