Comunicazione della Notizia di reato
Costituisce il secondo aspetto della attività di informazione della Polizia Giudiziaria e consiste nell’obbligo di riferire la N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
La "valutazione" della sussistenza della notizia di reato spetta al Dirigente dell'Ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita autonomamente. E' da tale Dirigente, pertanto, e non dal singolo Ufficiale od Agente di Polizia Giudiziaria che deve provenire la «informativa» (=o comunicazione) al Pubblico Ministero.
Dal momento dell'acquisizione della notizia di reato "prende vita il procedimento penale" e prendono vita le funzioni di polizia giudiziaria (artt. 247-357 c.p.p.). Da quel momento decorre poi il termine entro il quale la Polizia Giudiziaria deve dare comunicazione al Pubblcio Ministero della notizia di reato acquisita e assolvere così al «compito di informare»: secondo e distinto aspetto della attività in esame.
L’obbligo di informativa al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria sussiste soltanto per i reati perseguibili di ufficio; negli altri casi, tale obbligo vige soltanto qualora la Polizia Giudiziaria compia attività di investigazione in mancanza di condizione di procedibilità (art. 346 c.p.p.). In tal caso, riferisce al Pubblico Ministero, senza ritardo, in merito alla circostanza, fin dall’inizio dell’attività d’indagine (art. 112 norme att.)..
- Ad esempio, nell’ipotesi di lesioni riportate da un membro dell’equipaggio a seguito di disordini a bordo, la polizia giudiziaria intervenuta non è tenuta ad informare il Pubblico Ministero, salvo il caso in cui la persona offesa ha presentato querela, ovvero sia stata, comunque, svolta attività di investigazione ai sensi dell’art. 346 c.p.p.
La Polizia Giudiziaria deve effettuare la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero entro i termini previsti dall’art. 347 c.p.p (come modificato dal D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito in Legge 7.8.1992, n. 356)., vale a dire:
- immediatamente nei casi di urgenza (arresto in flagranza, fermo, accompagnamento ai fini dell’identificazione) ovvero quando si tratta di uno dei gravi reati indicati dall’articolo 407 co.2 lett. a) numeri da 1) a 6) c.p.p. ;
- al più tardi entro 48 ore dal compimento dell’atto quando la polizia giudiziaria ha compiuto un «atto garantito» (per il quale è prevista l’assistenza del difensore);
- senza ritardo (appena possibile e cioè senza ingiustificabili indugi), in tutti gli altri casi. Si è in presenza di una ritardata informativa solo quando la comunicazione della notizia al Pubblico Ministero avviene con indugio ingiustificabile, idoneo a compromettere la persecuzione del reato.
Con l’introduzione di tale regime differenziato, relativo ai tempi entro cui effettuare la comunicazione di reato, si è teso soddisfare due esigenze:
- il termine ordinario dà modo alla P.G. di raccogliere tutti gli elementi (fonti di prova, identificazione dell’autore, della parte lesa e di persone a conoscenza dei fatti), in modo tale da fornire al P.M. una notizia fondata e qualificata da un valido supporto investigativo;
- nei casi urgenti, invece, non si è voluto lasciare la P.G. arbitraria assoluta di decisioni e scelte investigative rispetto alle quali può verificarsi la necessità di un immediato interventi del P.M.
L'attività di informazione si sostanzia quindi nell'acquisire la notizia di reato, secondo le forme dell'apprensione diretta o della ricezione (art. 330 c.p.p.) e nel riferirla, con ritmi accelerati, ancorché variamente stabiliti, al Pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Ove la notizia di reato non venga riferita o venga riferita con ritardo ricorrono responsabilità penali (artt. 361, comma 2 e 363 c.p.p. - Omessa denuncia di reato aggravata) e disciplinari (art. 16 att. c.p.p.).