Costituisce il secondo aspetto della attività di informazione della Polizia Giudiziaria e consiste nell’obbligo di riferire la N.d.R. all’Autorità Giudiziaria.
La "valutazione" della sussistenza della notizia di reato spetta al Dirigente dell'Ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita autonomamente. E' da tale Dirigente, pertanto, e non dal singolo Ufficiale od Agente di Polizia Giudiziaria che deve provenire la «informativa» (=o comunicazione) al Pubblico Ministero.
Dal momento dell'acquisizione della notizia di reato "prende vita il procedimento penale" e prendono vita le funzioni di polizia giudiziaria (artt. 247-357 c.p.p.). Da quel momento decorre poi il termine entro il quale la Polizia Giudiziaria deve dare comunicazione al Pubblcio Ministero della notizia di reato acquisita e assolvere così al «compito di informare»: secondo e distinto aspetto della attività in esame.
L’obbligo di informativa al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria sussiste soltanto per i reati perseguibili di ufficio; negli altri casi, tale obbligo vige soltanto qualora la Polizia Giudiziaria compia attività di investigazione in mancanza di condizione di procedibilità (art. 346 c.p.p.). In tal caso, riferisce al Pubblico Ministero, senza ritardo, in merito alla circostanza, fin dall’inizio dell’attività d’indagine (art. 112 norme att.)..
La Polizia Giudiziaria deve effettuare la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero entro i termini previsti dall’art. 347 c.p.p (come modificato dal D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito in Legge 7.8.1992, n. 356)., vale a dire:
Con l’introduzione di tale regime differenziato, relativo ai tempi entro cui effettuare la comunicazione di reato, si è teso soddisfare due esigenze:
L'attività di informazione si sostanzia quindi nell'acquisire la notizia di reato, secondo le forme dell'apprensione diretta o della ricezione (art. 330 c.p.p.) e nel riferirla, con ritmi accelerati, ancorché variamente stabiliti, al Pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Ove la notizia di reato non venga riferita o venga riferita con ritardo ricorrono responsabilità penali (artt. 361, comma 2 e 363 c.p.p. - Omessa denuncia di reato aggravata) e disciplinari (art. 16 att. c.p.p.).
La «informativa di reato», corrispondente all'antico rapporto di denuncia della Polizia Giudiziaria previsto da Codice abrogato, consiste nella segnalazione, preliminare ed immediata, di una notizia di reato dalla Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero (art. 347 c.p.p.).
I generici Pubblici Ufficiali sporgono denuncia (art. 331 c.p.p.), senza alcuna esigenza di provvisoria informativa, anche perché essi non sono legittimati al successivo compimento di atti di indagine, riservati, invece, alla Polizia Giudiziaria.
La comunicazione (o informativa) della notizia di reato è, anzitutto, uno “strumento conoscitivo”: essa consente al P.M. di apprendere i dati necessari per la iscrizione della notizia di reato nel «Registro» (momento da cui decorrono, di conseguenza, i termini delle indagini) e di essere posto in condizione di orientare le indagini verso quel fatto-reato fornitogli dalla Polizia Giudiziaria.
La informativa, oltre ad avere tempi rigorosi di trasmissione, deve essere dotata di un contenuto dettagliato e vincolante dei fatti.
La segnalazione deve enunciare in ordine logico e cronologico i fatti, avendo cura di indicare:
La necessità di riferire anche tale elemento trova la sua ragione d’essere nell’esigenza di controllare che la comunicazione sia stata inoltrata nei termini previsti dalla legge.
E’ importante rilevare come la Polizia Giudiziaria abbia l’obbligo di inoltrare la comunicazione della notizia di reato anche nell’ipotesi in cui, acquisita la notizia, non è pervenuta all’individuazione dell’autore del reato (notizia di resto a carico di ignoti).
La documentazione delle attività compiute deve essere sempre allegata all’informativa scritta quando questa segue senza ritardo, l’informativa che è stata data immediatamente in forma orale per ragioni di urgenza, ovvero, perché si tratta di uno dei delitti di particolare allarme sociale.
Alla Polizia Giudiziaria competono poteri di approfondimento della notizia di reato, di conseguenza non vi è un ingiustificabile ritardo tutte le volte in cui la informativa stessa è stata preceduta da accertamenti di polizia giudiziaria volti ad approfondire la notizia di reato stessa.
Quindi, nel caso di indagini lunghe e laboriose è opportuno darne avviso all’Autorità Giudiziaria per poi comunicare, alla stessa, l’esito e la relativa notizia di reato al termine di tutti gli accertamenti effettuati, con riserva di eventuali successive comunicazioni ed integrazioni.
La forma è sempre scritta per l'informativa, ma la pre-informativa quando sussistono ragioni di urgenza, può essere in forma orale (Cassazione, Sez. II, 6.3.1990 imp. Frigione) o telefonica ed essere consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica (art. 108bis disp. att. c.p.p.): in ogni caso, deve seguirei, poi, seguire la comunicazione scritta (art. 347, comma 3 c.p.p.), corredata dalla documentazione delle attività compiute.
L'unica eccezione alla immediatezza dell'obbligo è costituito per la Polizia Giudiziaria della mera facoltà di riferire la notizia, quando questa sia relativa a reato la cui punibilità sia sottoposta a «condizione di procedibilità» (es. reato procedibile a querela) non ancora verificatasi, sempre che per tale fatto non siano stati compiuti atti di indagine; se questi, invece, sono stati compiuti, anche qui scatta l'obbligo di riferire la notizia, anche se non quello di trasmettere gli atti (art. 112 att. c.p.p., modif. da L. 356/1992, e art. 346 c.p.p.).
L’art. 107 bis delle disposizioni di attuazione e coordinamento del Codice di rito, introdotto dalla Legge 479/99 (c.d. Legge Carotti) stabilisce che le "denuncie a carico di ignoti" sono trasmesse all’Ufficio di Procura competente da parte degli Organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con «elenchi mensili».
In tal modo si evita la trasmissione continua agli uffici di Procura di un ingente numero di notizie di reato prive di concreta rilevanza per l’attività del Pubblkico Ministero consentendo anche una più razionale organizzazione degli Uffici delle forze di polizia che possono centralizzare la raccolta di siffatte notizie e inviarle secondo tempi e modalità predeterminati.
Il comma 4 dell’art. 415 c.p.p. semplifica l’attività delle Procure e degli Uffici del Giudice per le indagini preliminari (GIP) consentendo al P.M. di richiedere al GIP di disporre la «archiviazione» dei procedimenti contro ignoti, trasmessi dalla P.G. con elenchi mensili di cui all’art. 107 bis, cumulativamente per ciascun elenco.
Per effetto della nuova normativa, il P.M. formulerà un’unica richiesta di archiviazione e il GIP emetterà un unico decreto di archiviazione in relazione a tutte le N.d.R. contenute in ciascun elenco mensile.
Rimangono ferme le facoltà del P.M. e del GIP, rispettivamente, di "escludere" dalla richiesta di archiviazione quelle notizie di reatro, ritenute "meritevoli di approfondimento" e di non adottare il provvedimento di archiviazione in quei casi in cui la richiesta dell’organo dell’accusa non appare condivisibile.