La funzione legislativa, giurisdizionale e amministrativa
Mediante la «funzione legislativa» lo Stato detta ai suoi consociati delle regole di condotta «norme» che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso. Poiché il complesso delle norme emanate dallo stato ne costituisce il «Diritto», può anche dirsi che la funzione legislativa è quella mediante la quale lo Stato pone e modifica il suo diritto.
L’osservanza del diritto - e quindi delle norme che ha emanato con l'esercizio della funzione legislativa - è realizzata dallo Stato mediante l’esercizio della «funzione giurisdizionale» (semplicemente giurisdizione). Tale funzione è ritenuta spesso la più delicata (se non la più importante) delle tre funzioni in quanto con essa si attribuisce ad un uomo (Giudice) la grave e talora drammatica responsabilità di giudicare il proprio simile. La giurisdizione consiste pertanto nel potere attribuito dallo Stato ai Giudici che hanno la funzione, all’esito di una ordinata sequenza di atti denominata «procedimento», di dichiarare se nel caso specifico la norma è stata violata nonché, di conseguenza, di infliggere e far applicare anche coattivamente, le «sanzioni» che dalla stessa norma violata sono previste in caso di sua infrazione. A differenza della funzione legislativa, che ha carattere generale ed astratto, quella giurisdizionale ha dunque anzitutto un carattere concreto.
Proprio partendo dall’esempio appena fatto, può allora dirsi che, a seconda del tipo di norme che deve essere applicato nei casi concreti la "giurisdizione" può essere distinta in:
La "giurisdizione penale" riguarda la capacità di giudicare fatti e situazioni relativi a violazioni di norme penalmente sanzionate.
La "giurisdizione penale militare" costituisce una specie della giurisdizione penale in quanto riguarda la capacità di giudicare fatti e situazioni relative a violazioni di norme penali militari commesse dagli appartenenti alle Forze Armate.
La "giurisdizione civile" che riguarda la capacità di giudicare fatti e questioni attinenti a violazioni di «diritti soggettivi»[1] tutelati dall’ordinamento.
La "giurisdizione amministrativa" che riguarda la capacità di giudicare fatti e questioni relativi a violazioni di interessi (cc.dd. legittimi) nei rapporti fra privati e pubblica amministrazione.
â–º In particolare:
Mediante la «funzione amministrativa», lo Stato realizza gli interessi pubblici che, mediante la funzione legislativa, ha assegnato a se stesso in via preventiva ed astratta. Nell’attuale ordinamento del nostro Stato, i principali fini della funzione amministrativa sono quelli di:
La "conservazione dell’ordine interno e della sicurezza esterna" è attuata, in via prioritaria, mediante l’«attività di polizia» e cioè, mediante quell'attività amministrativa tesa alla prevenzione e repressione dei fatti che possono turbare la tranquillità, il benessere e la pacifica convivenza dei cittadini e che, con riferimento allo specifico oggetto degli interventi, solitamente si suddivide poi in:
La "conservazione della sicurezza esterna" è invece attuata dallo Stato sia mediante attività rivolte alla cura delle pacifiche relazioni con gli altri Stati sia mediante attività rivolte alla preparazione di mezzi di difesa militare (come la predisposizione di armamenti, il reclutamento dei militari e il loro addestramento)
La "finanza pubblica" si estrinseca, sia nella raccolta dei tributi sia nel controllo e nella regolamentazione dei modi di erogazione delle spese.
La "cura del benessere materiale della collettività" si esplica in prevalenza nel settore della previdenza, della sanità, dei lavori pubblici e delle comunicazioni (con la creazione di un efficiente sistema sanitario e di assistenza, con la costruzione di alloggi, strade, ospedali, con la predisposizione dei servizi postali e telefonici) ma che può esplicarsi altresì incoraggiando o esercitando direttamente attività economiche nel campo dell’agricoltura, dell’industria, del commercio.
La "cura del benessere morale della collettività" si esplica principalmente assicurando l’istruzione pubblica e incrementando le attività fisiche e sportive oltreché quelle culturali o di spettacolo.
[1] Diritti soggettivi pubblici: diritto all’uso dei beni demaniali, di ammissione alle scuole pubbliche, diritto alla libertà personale e patrimoniale, di libertà di pensiero, diritto all’elettorato e all’aspirazione alle cariche pubbliche, ecc.