L'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale" spetta (art. 12 C.d.S.):
Il nuovo codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 ha opportunamente preso in considerazione una fattispecie “sui generis” quale quella della «circolazione in porto», fissando il principio che, per quanto concerne le «strade interne all’uso pubblico», la competenza a disciplinare la materia spetti, con Ordinanza, al Comandante del Porto Capo del Circondario (art. 6 comma 7).
L’istituzione delle Autorità Portuali, e la conseguente cessione ad esse di molte delle attribuzioni amministrative precedentemente gestite dalle locali Autorità marittime, è andata ad incidere anche sulla “viabilità”, creando alcuni conflitti e molti dubbi interpretativi.
A tal proposito il Ministro dei trasporti è intervenuto per ribadire alcuni basilari concetti sulla differenziazione delle posizioni delle Autorità interessate peraltro avvallate da un importante parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Coerentemente alla consueta direttrice amministrazione/polizia-sicurezza, il Dicastero, nell’ambito della suddivisione dei compiti, ha evidenziato come spetti all’Autorità Portuale, ad esempio:
All’Autorità Marittima, spetta adottare i provvedimenti relativi alla «disciplina della circolazione» concernenti:
La sovrapposizione di discipline concorrenti ha imposto un necessario distinguo delle aree portuali, coincidente con le finalità di utilizzo delle stesse, sulla base del quale applicare, in caso di violazione, sanzioni diverse.
In particolare nei porti si è distinto tra:
La riforma sulla “sicurezza in ambito portuale” (D.lgs. n. 22/99) ha apportato alcune significative modifiche in tema di disciplina stardale; in particolare:
Ciò ha inciso anche sull’aspetto sanzionatorio della materia, in quanto ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera c), quest’ultimo è soggetto ad arresto sino a 2 mesi o ad ammenda da 500.000 a 2.000. 000, in aggiunta alle disposizioni dell’art. 1174 cod. nav., operative per il conducente, ferma restante la possibilità di estinguere las contravvenzione sulla base dell’adeguamento alle prescrizioni fissate dall’organo di vigilanza (A.U.S.L.).
► Alcune considerazioni:
Alcuni problemi sono sorti per le ipotesi in cui le infrazioni fossero compiute all’interno delle “aree operative”: la ristrettezza delle fattispecie disciplinate dal Codice della navigazione ha fatto emergere la necessità di ampliare lo spettro sanzionatorio, mediante un rinvio al codice della strada.
Si pensi ai casi di veicoli circolanti ad una velocità superiore a 40 Km/h (constatabile mediante strumentazione tecnica per la corretta rilevazione delle infrazioni inerenti il superamento dei limiti di velocità imposti all’interno del porto) rispetto ai limiti fissati o privi dell’assicurazione obbligatoria. In tali casi la soluzione prospettata è quella di affiancare all’art. 1174 Cod. nav. le sanzioni accesorie indicate agli artt. 210 e ss. Del codice della strada ovvero contemplate in altre leggi (ad esempio, Legge n. 990/69). In questo modo il ritiro della patente, il sequestro del veicolo, l’eventuale rimozione forzata, risulterebbero analogicamente applicabili in situazioni identiche a quelle configurate dal D.lgs. 285/92. Rimarrebbe tuttavia il dubbio sull’Autorità competente a dirimere il possibile ricorso, data la non “omogeneità” tra sanzione principale (codice della navigazione – Capo del Compartimento marittimo) ed accessoria (codice della strada – Prefetto): si potrebbe prospettare una sorta di “scissione” procedurale, consapevoli comunque delle difficoltà che si genererebbero nel separare giudizi sorti per la medesima azione od omissione.
La ”specificità” del porto, anche dal punto di vista degli organi competenti ad irogare le sanzioni in materia di viabilità, è stata attentamente valutata dal legislatore che, all’art. 12 comma 3 lettera f) del codice della strada, ha espressamente indicato i militari della Capitaneria di porto, quali soggetti autorizzati all’accertamento delle violazioni, alla tutela ed al controllo dell’uso delle strade, limitatamente a quelle di competenza dell’Autorità marittima, previo superamento di un esame di qualificazione (art. 23 Reg. esec. Codice della strada).
Alla luce di quanto detto, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.d.S., dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 12, n. 3 lettera f ), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, co. 7 C.d.S.
Ne consegue che nell’ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne al porto aperte all’uso è riservata al Comandante del porto Capo di Circondario, il quale vi provvede a mezzo di «Ordinanza», in conformità alle norme del Codice della strada (le sanzioni previste per le violazioni delle Ordinanze a tal fine emanate sono quelle previste dal Codice della strada).
Abbiamo avuto modo di dire che l’art. 202 C.d.S. prevede che il trasgressore è ammesso a pagare, in via conciliatoria, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Per alcune violazioni, tuttavia, il pagamento in misura ridotta non è consentito. In tali casi il Verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.
Qualora la sosta si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione.
Le violazioni delle norme che disciplinano, invece, la circolazione nel demanio (ad esempio: aree portuali nonaperte all’uso), sarà sanzionata ai sensi dell’art. 1174 Cod. nav. [1]
[1] Circolare Mintrasnav – Dir. Gen. Demanio e Porti – prot. 5203367 del 19 settembre 1995.
Le Capitanerie di Porto sono un Corpo tecnico-amministrativo della M.M., posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dei Trasporti: in tale veste esplicano funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa per i reati marittimi, quelli comuni (nel solo ambito portuale - art. 1235 Cod. nav.) e quelli infine previsti dalle Leggi speciali (quale il Codice della Strada nella parte in cui le violazioni in esso riportate assumano rilevanza penale).
Nello svolgimento di tali ultime funzioni di polizia il Corpo opera anche per il Ministero dell’Interno, il cui Organo periferico (Prefetto) è l’Autorità deputata a ricevere il «rapporto» di cui all’art. 17 L. 689/81), come di seguito meglio specificato.
Le funzioni di Polizia Stradale sono esercitate normalmente quale "Polizia Amministrativa di Sicurezza" nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/81; per le violazioni penali previste dalle medesime leggi sono svolte invece quale attività di Polizia Giudiziaria applicando le forme ed i modi procedurali stabiliti dal Codice di Procedura Penale.
L’attività di Polizia Stradale, quindi, se esercitata quale Polizia Amministrativa (come avviene per gli ordinari controlli) costituisce quindi attività di Polizia preventiva e di sicurezza; se esercitata invece quale Polizia Giudiziaria (come avviene in caso di incidenti con feriti o vittime) concretizza pertanto attività di polizia successiva e repressiva.
La Polizia Stradale, pertanto, assolve sia funzioni di Polizia Amministrativa e di Sicurezza (consistenti nella regolazione del traffico, nella rilevazioni di incidenti, nell’accertamento della violazioni) che di Polizia Giudiziaria, la quale ultima si attiva automaticamente sia nella fase di accertamento delle violazioni al C.d.S. qualificate come reato (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), sia qualora, a seguito di accertamento effettuato in via amministrativa, vengano accertati fatti penalmente rilevanti (ad esempio, lesioni o decessi a seguito di incidente stradale).
In quest’ultimo caso il personale preposto ad operare dovrà procedere – a norma dell’art. 220 C.d.S. – secondo le norme del Codice di Procedura Penale, in primis effettuando gli accertamenti e le indagini previste, e riferendo quindi senza indugio al P.M. competente (art. 347 C.P.P.).
L’espletamento dei servizi di Polizia Stradale per il personale del Corpo è disciplinato dall’art. 12, lett. f) del D.lgs 30.04.92, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), sebbene le limitazioni all’ambito portuale poste dall’art. 6, comma 7° della medesima norma appaiono antitetiche rispetto alle attribuzioni del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato o di Enti locali, anche rivestente qualifiche funzionali inferiori, (ad esempio, cantonieri, dipendenti ANAS, ecc.) in possesso della medesima abilitazione ottenuta, ai sensi del D.M. 21.02.96, previo superamento dello stesso “corso” previsto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Reg. Es. C.d.S.) come modificato dal D.P.R. 16.09.96, n° 610.
Appare opportuno rilevare al riguardo come, sebbene il Pubblico Ufficiale abilitato all’espletamento di tali servizi ha la facoltà di derogare, giusta art. 177 C.d.S., ai divieti ed obblighi in materia di circolazione stradale, tale facoltà non esime comunque dall’obbligo di una guida improntata alle regole di comune prudenza e diligenza, dovendo in caso contrario, qualora a causa di ciò dovesse verificarsi un incidente, rispondere delle conseguenze patrimoniali dello stesso per ipotesi di danno erariale[1] .
Inoltre, in materia di reati connessi alla circolazione stradale, la Cassazione ha confermato l’attribuzione dei compiti di accertamento e prevenzione di tali reati anche agli “altri Ufficiali ed Agenti di P.G.”[2], stabilendo altresì la legittimità dell’azione penale qualora “la contestazione della violazione sia seguita da successivo rapporto all’Organo di polizia stradale competente per l’esecuzione dei necessari accertamenti”, dal che si può desumere un obbligo di riferire la violazione (il fatto) all’Organo competente alla relativa contestazione[3] .
Rilevasi tuttavia come, mentre l’accertamento e la repressione di ogni violazione penale ed amministrativa, punita quest’ultima ai sensi della L. 689/81, spetta genericamente ad ogni Ufficiale ed Agente di P.G. giusta art. 13 della stessa Legge, l’accertamento e la repressione delle violazioni al C.d.S. spetta esclusivamente ai soggetti indicati dall’art. 12 C.d.S.
In relazione a quanto sopra, sorge il problema di reprimere le violazioni al C.d.S. commesse in ambito portuale ed accertate “incidenter tantum” dal personale delle Capitanereie di porto che non possegga tuttavia l’abilitazione di cui all’art. 23 Reg. Es. C.d.S.
A tal proposito, può farsi ricorso all’istituto dell’analogia, e segnatamente al disposto degli artt.14, comma 2° lett. b) e 192, commi 5° e 6° C.d.S. così come richiamato dall’art. 22, comma 4° Reg. Es. C.d.S., che espressamente prevedono che “il personale militare di cui all’art. 12, comma 4° (scorta ai convogli) segnala agli Organi di cui al comma 1 (le Forze di Polizia) le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato gli ordini impartiti dal personale militare suddetto”.
Tale considerazione è stata del resto recepita dal Comando Generale del Corpo che con la Circolare n° 82/4216 del 04.02.93 prevede l’invio del processo verbale di accertamento (che fa piena prova fino a querela di falso) ad una Forza di Polizia (come indicata dal comma 1° dell’art.12 C.d.S.) per la successiva contestazione da parte dell’Organo competente.
Si evidenzia tuttavia che – poiché la Capitaneria di Porto dispone comunque di personale abilitato ex art. 23, normalmente sarà lo stesso Comando cui appartiene il militare accertatore ad effettuare la prevista contestazione.
Quanto sopra a maggior ragione se il fatto accertato risulta penalmente sanzionabile (ad esempio, guida in stato di ebbrezza), in quanto l’obbligo di informativa di cui all’art. 1236 Cod. Nav. (la cui omissione è sanzionata con la denuncia di cui all’art. 361 c.p.), costituisce comunque atto dovuto, e ciò anche in funzione del disposto dell’art. 81 Cod. Nav. in materia di compiti e funzioni di P.S. esercitati in via surrogatoria dall’Autorità Marittima, nel caso di specie in esplicazione dei servizi di Polizia Stradale, e ciò al fine del normale svolgimento del traffico veicolare, onde permettere l’ordinato svolgimento delle operazioni portuali.
Al riguardo appare opportuno richiamare la Circolare n° 1729 del Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, che ha stabilito come – su conforme parere del Ministero dell’Interno (vedasi Circolare del 02.12.04 di Mininterno) – la modulistica utilizzata per le contestazioni e per le sanzioni amministrative al C.d.S. – di cui all’art. 383 - non è utilizzabile: in tale ipotesi infatti – in applicazione del disposto dell’art. 220 C.d.S. – devono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 347 c.p.p. che impongono all’organo accertatore di documentare le attività di indagine compiuta secondo le forme e le modalità indicate dal Codice di Procedura Penale.
Per quanto concerne invece le aree portuali, la violazione di una Ordinanza emanata ex art. 59 Reg. Es. Cod. nav. in materia di circolazione deve essere perseguita ai sensi dell’art.1174, comma 2° Cod. Nav., e ciò in virtù del sopra citato principio di specialità di cui all’art. 9, comma 1° L. 689/81, atteso che il provvedimento che si assume violato è finalizzato a garantire la sicurezza delle attività portuali in una zona che “strictu sensu” costituisce il “porto”.
Per completezza di informazione deve citarsi infine una particolare forma di regolamentazione della circolazione stradale - per motivi tuttavia esclusivamente di Polizia Giudiziaria oltre che di Pubblica Sicurezza e non ai fini della regolamentazione del traffico - quando viene sospesa la circolazione di persone e veicoli durante le operazioni di ricerca di latitanti,di armi o esplosivi su edifici o blocchi di edifici (art. 25 bis comma 2° D.L. 08.06.92, n° 306 convertito in L. 07.08.92, n°25.
[1] Corte dei Conti – Sez. Veneto – Sent. n° 968 del 19.09.08
[2] Cass. Pen., Sez. VI°, 29.03.71
[3] Cass. Pen., Sez. IV° - 06.06.61
Si premette come in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al Codice della Strada, è consentita l’opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il "processo verbale di accertamento" non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale.
Infatti il presupposto dell’eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al Codice della Strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale al procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni, il medesimo verbale di accertamento, con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all’autorità giudiziaria inquirente, è privo di tale potenziale efficacia e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale[1].
Trattasi di reati che, per la loro gravità, sono stati attribuiti dal legislatore alla competenza del Giudice Unico (in composizione monocratica) e sottratti quindi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
Il D.lgs. 03.08.07, n° 117 ha depenalizzato, peraltro, il "rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti".
Prima di effettuare i test con l’etilometro, tuttavia, gli agenti accertatori devono informare, ai sensi degli artt. 354 e 356 c.p.p., della possibilità per l’interessato di farsi assistere da un legale[2]; tuttavia, l’obbligo di deposito dello scontrino del test con l’etilometro (accertamento urgente ex art. 354 c.p.p.) non è stato considerato dalla giurisprudenza quale “atto urgente” la cui mancata effettuazione comporti l’invalidità dell’accertamento[3].
[1] Cass. Pen. - Sez. I – Sent. n° 13207 del 20.06.05
[2] Tribunale de L’Aquila – Sent. del 22.11.04
[3] Cass. Pen. – Sez. IV° - Sent. n° 6014 del 16.02.06
L’art. 43, comma 3° C.d.S., l’art. 192 C.d.S. e l’ art. 24 Reg. Es. C.d.S. impongono all’automobilista di doversi arrestare qualora venga intimato il relativo «ordine» da parte dell’Agente accertatore in divisa, ovvero munito di paletta o regolari segni distintivi della propria funzione, secondo quando disposto dagli artt.181, 182 e 183 Reg. Es. C.d.S.
Contrariamente al Codice Penale, che punisce analoghe inottemperanze con l’art. 650, ovvero del Codice della navigazione che per analoghe fattispecie rende applicabile l’art. 1174 (norma amministrativa in bianco depenalizzata), il C.d.S. prevede solo una specifica sanzione amministrativa[1], non considerando quali esimenti eventuali giustificazioni di carattere sanitario esibite al riguardo[2], configurando in taluni casi la fuga dal posto di blocco il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale[3].
In tal caso l’utente può evitare la relativa sanzione solo presentandosi tempestivamente presso un Comando di Polizia, essendo l’omissione di tale presentazione e non anche la delazione dell’effettivo conducente la condizione scriminante per evitare il relativo verbale[4]; ovvero trasmettendo il documento richiesto (patente) a detto ufficio anche a mezzo fax; mentre il segnalare la presenza di posti di blocco ad altri utenti può configurare il reato di “interruzione di pubblico servizio”[5].
I segnali che possono fare gli agenti del traffico sono disciplinati dall’art. 43 C.d.S., e dagli artt. 181 e 182 Reg.C.d.S.
In via amministrativa essi sono da qualificare quali “ordini di polizia” cioè un atto amministrativo posto in essere mediante segnali, alla cui inottemperanza si applicano delle sanzioni oltre a responsabilità sia civilistiche che penali per eventuali incidenti stradali causati dall’inosservanza delle segnalazioni medesime.
Analoga norma si applica con gli artt. 1164 e 1174 Cod. nav. per violazioni commesse sul pubblico demanio marittimo a mezzo autoveicoli, laddove in area portuale non risulta applicabile il Codice della Strada.
Pertanto in entrambe le fattispecie l’eventuale violazione è sanzionata soltanto in via amministrativa (essendo stati depenalizzati i relativi articoli del Cod. nav.), contrariamente ad altre fattispecie previste dalle leggi ordinarie che vedono punite penalmente tutte le situazioni in cui la violazione si concretizza in una inosservanza di un ordine dell’Autorità (art. 650 c.p.).
Si rammenta, nfine, come controlli e ispezioni di polizia giudiziaria sui veicoli e i loro occupanti possono essere fatti, oltre che per l’accertamento di tracce di reati, per accertare la presenza a bordo di:
[1] Cass. Pen. – Sez. I^ - Sent. n° 3943 del 24.01.08
[2] G.d.P. di Gemona del Friuli – Sent. del 13.10.05 e n° 134 del 20.12.05
[3] Cass. Pen. – Sent. n° 35826 del 01.10.07
[4] G.d.P. di Priverno – Sent. 13.06.06
[5] Cass. Pen.– Sent. n° 6890 del 19.12.07
Le procedure sanzionatorie e le fattispecie di illecito, rispettivamente contemplate dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione (queste ultime sanzionate ai sensi della L. 689/81), si distinguono fra loro sia per alcune tipologie di violazione, che pur se apparentemente simili risultano tuttavia disciplinate in modo diverso, sia per le procedure di contestazione e difesa, che nel C.d.S. appaiono più dettagliate e vincolate nelle rispettive fasi procedimentali.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni istituti contemplati da entrambi i Codici, con i relativi elementi di raffronto:
► Autorità competente a ricevere il rapporto:
► Pagamento in misura ridotta:
► Pagamento immediato sanzione:
► Aumento istat sanzioni:
► Termini per ricorso avverso verbale:
► Modalità’ della mancata contestazione immmediata:
► Controdeduzioni accertatori per scritti difensivi:
► Ricorso al Giudice di pace contro il verbale:
► Importo sanzione irrogabile con ordinanza:
► Interruzione termini procedimento in caso di audizione:
► Termini per emanare l’ordinanza-ingiunzione:
► Obbligo instalazione segnaletica monitoria:
► Sequestro obbligatorio del mezzo:
► Gettito rifiuti in strada:
► Inosservanza di ordine di arresto mezzo: