• Rinvio a giudizio

    L'impostazione garantistica che ha animato la c.d. riforma del Giudice Unico ha accresciuto i diritti dell'imputato anche in riferimento al momemto conclusivo delle indagini.

  • L' archiviazione

    Entro i termini prefissati il Pubblico Ministero, valutati i risultati delle indagini compiute, deve operare la scelta fra l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale.

  • I termini delle indagini

    La fase delle indagini preliminari è «perimetrata» entro precisi confini temporali.

  • Il G.I.P. e l'incidente probatorio

    Normalmente le prove vengono acquisite al dibattimento.

  • Il G.I.P.

    E', nel nuovo Codice di procedura penale, il Giudice cui competono gli «atti giurisdizionali» più importanti nella fase delle indagini preliminari.

  • Gli Organi delle Indagini preliminari

    Gli Organi che svolgono le indagini preliminari, sono il «Pubblico Ministero» e la «Polizia Giudiziaria».  Nel modello processuale vigente il Pubblico Ministero è solo organo inquirente e di azione penale con funzioni direttive della Polizia giudiziaria che è l’altro organo deputato delle indagini.

  • Norme di sicurezza

    • Quando si argomenta di sicurezza, viene considerato sia l’aspetto della tutela della incolumità del militare operante, sia quello delle persone eventualmente ed anche involontariamente interessate all’attività di controllo.
  • Alcune regole di deontologia professionale

    • E’ necessario che il primo contatto che il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera "in servizio" ha con il cittadino sia uniformato alle più elementari regole di deontologia professionale.
  • Tipologia delle funzioni

    Le funzioni di polizia giudiziaria tendono tutte alla ricostruzione del fatto-reato ed alla individuazione del presunto autore.

    Esse sono così classificabili:

  • Attività di polizia di frontiera

    Il Regolamento CE n° 562/2006 emanato in data 15.03.06 prevede alcuni compiti di "Polizia di Frontiera" in capo all’Autorità Marittima, laddove non vi sia la c.d.