• Giudizio Immediato

    Il Giudizio immediato (art.

  • Applicazione della pena su richiesta

    L'Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) (art. 444-448 c.p.p.) consiste in un procedimento speciale «pre-dibattimentale» di tipo premiale.

  • Rito abbreviato

    Il Giudizio Abbreviato (art. 438-443 c.p.p.) è un giudizio «pre-dibattimentale» (diretto ad evitare il dibattimento), del tipo premiale, che ha luogo di regola in Udienza camerale innazi al G.U.P.

  • Rito direttissimo

    Il Giudizio direttissimo (art. 449-452 c.p.p.) è un riro speciale «dibattimentale», di tipo non premiale, azionabile unilateralmente e unicamente dal P.M.

  • I modelli differenziati del procedimento penale

    In questa sede si dà un breve cenno ai riti, introdotti dal nuovo Codice di procedura penale per sfoltire il dibattimento da tutti quei processi, in cui per varie ragioni appare opportuna una trattazione più rapida.

  • Citazione diretta del P.M.

    L’Udienza Preliminare è la caratteristica tipica del "giudizio ordinario". Essa può avere luogo solo dopo che il processo è già iniziato e, quindi, dopo che è stata promossa l’azione penale e l’indagato ha acquisito la qualità di imputato.

  • Il fascicolo del dibattimento

    A seguito del «decreto che dispone il giudizio», viene formato il c.d. fascicolo per il dibattimento. Questo fascicolo ha un contenuto assai esiguo, poiché, come si è detto, la prova deve tendenzialmente formarsi nel dibattimento al quale il Giudice deve pervenire senza essersi precostituito un convincimento attraverso la lettura delle «carte».

  • La fase dell'Udienza preliminare

    L'Udienza preliminare è la caratteristica tipica del "giudizio ordinario" e può avere luogo solo dopo che il processo è già iniziato e, quindi, dopo che è stata promossa l’azione penale e l’indagato ha acquisito la qualità di imputato.

  • Avviso di concluse indagini

    L'art. 415 bis c.p.p.[1] dispone che, prima della scadenza del termine delle indagini preliminari, anche se prorogato, il P.M., se non deve formulare richiesta di archiviazione, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore «avviso della conclusione delle indagini preliminari».

  • L'azione penale

    Il Giudice può esercitare la "funzione giurisdizionale" solo se un organo dello Stato (il Pubblico Ministero) gli formula la richiesta di decidere su una accusa (imputazione) mossa a carico di un soggetto (imputato). E' mediante tale richiesta che il P.M. esercita l'azione penale.