• Violazioni connesse

    Consistendo l’identificazione in un potere, come tale contrapposto ad una situazione di soggezione da parte della persona nei cui confronti è stato esercitato il potere di identificazione, il nostro ordinamento penale prevede delle "specifiche sanzioni" per chi ne ostacola il libero e legittimo esercizio.

  • Atti atipici di investigazione

    Va subito precisato che per «attività informale» si intende quell'attività che pur non essendo espressamente disciplinata dal Codice di rito, non è da questo vietata e anzi rientra nelle regole della buona tecnica di indagine.

  • Le informazioni da persona imputata in un procedimento connesso

    • E’ l’atto di investigazione "indiretta" mediante il quale gli Ufficiali di polizia giudiziaria (e non anche gli Agenti) ricevono indicazioni e notizie utili alle indagini dalle persone imputate di un reato collegato o in un procedimento connesso, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente.
  • Le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti

    Le persone c.d. informate sono i testimoni potenziali (cioè diventeranno testimoni al momento dell'escussione in dibattimento), che sono e persone non inquisite, ma in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto e dell'individuazione del colpevole.

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato;

    • Atto tipico di investigazione "indiretta", mediante il quale la Polizia Giudiziria raccolgie dichiarazioni sul fatto dalla persona indagata che si riduce a renderle in base a una propria «determinazione volitiva» non provocata da fattori esterni e, in particolare, da richieste provenienti dagli stessi Organi di indagine
  • Le sommarie informazioni assunte dall’indagato

    • L'indagato non è mai obbligato a rendere "dichiarazioni", giacché, nella libera scelta della sua strategia difensiva (art. 24 comma 2 Cost.), può preferire il silenzio (art. 64).
  • Il procedimento davanti al Giudice di Pace: cenni

    Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un «magistrato onorario» a titolo temporaneo (laureato in Scienze giuridiche ovvero ex magistrato, ex avvocato, insegnante di materie giuridiche). Rimane in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento del 75° anno il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.

  • Il Procedimento per decreto

    Il Procedimento per decreto (art. 459-464 c.p.p.) può ritenersi l'ultimo dei procedimenti speciali, del tipo premiale, diretti ad evitare il «dibattimento». A dire il vero, esso evita anche l'udienza preliminare sicché ha una doppia portata di semplificazione del meccanismo processuale.