• Adempimenti conseguenti l'arresto ed il fermo

    Sotto la rubrica «Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo» l’art. 386 del c.p.p. prevede una serie di attività che la Polizia Giudiziaria deve compiere, così sintetizzate:

  • Accompagnamento di minorenne a seguito di flagranza

    Quando non si procede all’arresto o fermo di un minorenne, ma all’accompagnamento a seguito di flagranza (e cioè all’adozione della misura attenuata pre-cautelare di cui all’art. 18-bis D.P.R. 488/1988) gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria: 

  • Arresto e fermo di minorenni

    La legge processuale penale minorile tutela la personalità del minore anche restringendo i casi in cui la libertà personale può essere assoggettata a limitazioni.

  • Fermo di indiziato di delitto

    L’istituto del fermo di Polizia Giudiziaria è, come l’arresto, una "misura precautelare", privativa della libertà personale.

  • Esempi significativi di arresto in flagranza

    • Nel corso dell’attività di prevenzione (di ordine, pattuglia, perlustrazione) e repressione di reati, accade sovente all’operatore di polizia di imbattersi in fatti criminosi che esigono una immediata valutazione circa la praticabilità o meno dell' «arresto in flagranza».
  • Arresto facoltativo

    • Presupposti dell’arresto facoltativo, tutti relativi al reato commesso, sono:
    1. la natura del delitto doloso o anche colposo;
  • Arresto obbligatorio

    Singolare nel nostro sistema processuale è l’obbligatorietà per la Polizia Giudiziaria di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto, mentre il Giudice ha sempre discrezionalità nella emissione iniziale, nelle stesse ipotesi, della corrispondente misura cautelare custodiale, sicché l’indagato che riesca a sfuggire all’esecuzione dell’arresto obbl

  • Nozione di stato di flagranza

    L'arresto è la restrizione della libertà personale che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria dispongono a carico di chi è colto nella flagranza di un reato, cioè di chi «viene colto nell'atto di commettere il reato» (c.d.

  • Arresto in flagranza

    L’arresto in flagranza viene distinto in «obbligatorio» e «facoltativo»; all’arresto però possono procedere soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria (il P.M. solo nel caso di reato commesso in udienza).

  • Le misure pre-cautelari: arresto e fermo

    Nelle indagini preliminari la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero possono limitare la libertà personale dell'indagato: la Polizia Giudiziaria con «l'arresto e il fermo di indiziato di delitto