• L'attività esecutiva

    L’attività esecutiva consiste nell’assicurare l’effettiva attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

  • L'attività di assicurazione

    Sarebbe inutile individuare gli autori dei reati se non fossero consentiti, nei reati più gravi, «atti di assicurazione personale» (ad esempio: arresto in flagranza e fermo di indiziato); sarebbe inutile ricercare le cose e tracce pertinenti il reato se non fossero consentiti «atti di assicurazione reale» (ad esempio: sequestro), volti, cioè alla conservazione di quelle cose o tracce utili per il procedimento.

  • L'attività investigativa della Polizia Giudiziaria

    L’attività di investigazione svolta dalla Polizia Giudiziaria di propria iniziativa si colloca all’inizio delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui la Polizia Giudiziaria ha acquisito la notizia di reato e consiste nella raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto (c.d. fonti di prova) ed alla individuazione del colpevole (art.

  • L'attività informativa della Polizia Giudiziaria: la notizia di reato

    La Polizia Giudiziaria deve svolgere le proprie indagini sotto la direzione del Pubblico Ministero, ma può agire anche di propria iniziativa nei casi in cui ciò sia necessario.
    Poiché è al P.M che compete la direzione delle indagini è evidente che egli deve essere tempestivamente informato delle «notizie di reato» acquisite dalla polizia giudiziaria.

  • Ripartizione delle funzioni di polizia giudiziaria

    Gli organi delle indagini preliminari sono il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria. I due organi svolgono la loro attività in stretto e continuativo rapporto e gestiscono congiuntamente le indagini. Tutta l'attività di polizia giudiziaria ha, al pari di quella svolta dal P.M., il fine di consentire a quest'ultimo di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale.

  • La fase delle indagini preliminari

    Il procedimento penale ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 330 c.p.p.) o del Pubblico Ministero. All'acquisizione segue una prima fase della procedura (fase delle indagini preliminari) che ha per protagonista la Polizia Giudiziaria la quale, fino a quando il P.M.

  • La polizia nel nostro ordinamento giudiziario

    L'attività di polizia giudiziaria, proprio perché collegata all'accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all'interno del procedimento penale. Di solito, anzi, ne costituisce il primo momento poiché il procedimento sorge quando la Polizia Giudiziaria (o anche, ma in concreto assai più raramente, il Pubblico Ministero) acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto.

  • I soggetti pubblici del procedimento

    Dovendo tentare di collocare in un giusto ambito le “funzioni” attribuite alla Polizia Giudiziaria, e per effetto, a chi appartenendo al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, ha - sia pure limitatamente a taluni reati - la qualità di Ufficiale ed Agente di polizia giudiziaria, può dirsi, anzitutto, che la «Polizia Giudiziaria» è un soggetto del procedimento penale (artt. 55-59 c.p.p.) e.

  • Conseguenze giuridiche del reato

    Alla inosservanza del «precetto» contenuto nella norma penale, consegue a carico dell'autore del fatto, l'applicazione di una "sanzione penale".