• Norme imperfette o incomplete

    Sono «imperfette o incomplete» le norme che contengono direttamente «il solo precetto o la sola sanzione». 

    Ad adiuvandum:

  • Norme perfette o complete

    Sono «perfette» le norme penali vere e proprie (c.d. norme incriminatrici) che contengono «sia il precetto che la sanzione»: determinano gli estremi di un fatto vietato dalla legge (reato) e fissano la relativa sanzione.

  • Sanzioni amministrative

    Sono inflitte (di norma) dall’Autorità amministrativa (es. Capo del Compartimento marittimo, Prefetto, Sindaco del Comune).
    Esistono, tuttavia, casi rarissimi di sanzioni amministrative di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Si pensi all’ipotesi prevista dall’
    art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato):

  • Elementi costitutivi delle norme giuridiche

    Le «norme giuridiche» sono quel complesso di statuizioni attraverso le quali lo Stato, mediante la minaccia di una «sanzione», proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue.

  • I fatti illeciti e le sanzioni

    Sono così chiamati tutti quei fatti o comportamenti umani riprovati dal diritto poiché contrari ad un “precetto” dell’ordinamento giuridico. I fatti-illeciti, rilevanti nel campo del diritto, che comportano l’applicazione di sanzioni, si dividono in:

  • Caratteri della legge penale militare

    Ai fini del nostro studio, ha importanza rilevante il carattere di «specialità» della legge penale militare. Occorre tener presente che tale termine speciale è usato nella dottrina del diritto con accezioni svariate.

  • Codice della Navigazione e Regolamento di esecuzione

    Il «Diritto della navigazione» è l’insiene delle norme regolanto la materia della navigazione – sia marittima, interna (cioè quella esercitata su fiumi, canali e laghi) od aerea – intesa come complesso unitario dei rapporti attinenti alla navigazione.

  • Codice penale: leggi speciali e complementari

    Le norme penali sono contenute principalmente nel «Codice Penale Rocco», emanato con R.D. 19/10/1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 17 Luglio 1931.

  • Diritto penale e processual penale

    Il «Diritto penale» è quel complesso di norme con cui lo Stato vieta determinati comportamenti, ritenuti antisociali, minacciando ai trasgressori una sanzione penale.