• Distinzione fra C.d.S. e Cod. nav. : applicabilità della Legge 689/81

    Le procedure sanzionatorie e le fattispecie di illecito, rispettivamente contemplate dal Codice della Strada e dal Codice della Navigazione (queste ultime sanzionate ai sensi della L. 689/81), si distinguono fra loro sia per alcune tipologie di violazione, che pur se apparentemente simili risultano tuttavia disciplinate in modo diverso, sia per le procedure di contestazione e difesa, che nel C.d.S. appaiono più dettagliate e vincolate nelle rispettive fasi procedimentali.

  • Procedure di arresto e fermo veicoli: posti di blocco

    L’art. 43, comma 3° C.d.S., l’art. 192 C.d.S. e l’ art. 24 Reg. Es. C.d.S. impongono all’automobilista di doversi arrestare qualora venga intimato il relativo «ordine» da parte dell’Agente accertatore in divisa, ovvero munito di paletta o regolari segni distintivi della propria funzione, secondo quando disposto dagli artt.181, 182 e 183 Reg. Es. C.d.S.

  • Reati previsti dal C.d.S.

    Si premette come in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al Codice della Strada, è consentita l’opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il "processo verbale di accertamento" non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale.

  • Servizi di polizia stradale espletati dal personale delle Capitanerie di porto

    Le Capitanerie di Porto sono un Corpo tecnico-amministrativo della M.M., posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dei Trasporti: in tale veste esplicano funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa per i reati marittimi, quelli comuni (nel solo ambito portuale - art. 1235 Cod. nav.) e quelli infine previsti dalle Leggi speciali (quale il Codice della Strada nella parte in cui le violazioni in esso riportate assumano rilevanza penale).

  • Il sequestro del veicolo

    Classico "provvedimento cautelare" finalizzato a consentire la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo (art. 213 C.d.S.).

  • Espletamento dei servizi di polizia stradale

    L'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale" spetta (art. 12 C.d.S.):

  • Revoca della patente di guida

    La «revoca» quale sanzione accessoria di competenza del Prefetto, trova applicazione nella sola ipotesi di guida con la patente sospesa (art. 218, comma 6 C.d.S.).

  • Sospensione della patente di guida

    Quando ad una violazione del C.d.S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della patente di guida», l’Agente accertatore ritira il documento facendone menzione nel Verbale di contestazione. Provvede, altresì, al rilascio del «permesso provvisorio di guida», mediante annotazione sul Verbale, onde consentire al trasgressore di raggiungere il luogo di custodia da lui stesso indicato.

  • Sospensione della carta di circolazione

    Quando ad una violazione del C.d. S. consegua la sanzione accessoria della «sospensione della carta di circolazione», il documento viene ritirato dall’Organo di polizia che ne fa menzione sul Verbale di contestazione, rilasciando, a mezzo di annotazione sul medesimo Verbale, un «permesso provvisorio di circolazione» onde il conducente possa raggiungere il luogo da lui stesso indicato, per la via più breve.