Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n 1639/68, intitolato "Limitazioni" l’esercizio della pesca subacquea è vietato:
Il limite che pone più problemi interpretativi è quello previsto dalla lettera a), anche perché il divieto dell'articolo 129 è ribadito praticamente in tutte le Ordinanze Balneari. Per chiarire il significato della norma, cerchiamo di rispondere agli interrogativi più comuni.
Letteralmente, spiaggia è cosa diversa da scogliera, ma la ragione della norma è quella della tutela dei bagnanti. Pertanto, l'obbligo di mantenere la distanza di rispetto deve ritenersi valido anche nel caso di scogliere frequentate da bagnanti.
Alcune Ordinanze, però, nel caso di scogliere a picco prevedono una distanza inferiore (di solito 100-200 metri) o addirittura consentono di pescare a ridosso della roccia, ma solo in assenza di bagnanti.
Le risposte possibili sono sostanzialmente tre:
Dato che come si è detto lo scopo è quello di «tutelare i bagnanti», la soluzione preferibile ci appare quella dell'ipotesi numero 2: di conseguenza, non solo il pescatore subacqueo deve stare alla larga dagli stabilimenti balneari, ma anche da quelle spiaggette raggiungibili solo via mare e quelle scogliere "solitamente" frequentate da bagnanti.
L'art. 129 del Regolamento è una norma con forza di legge, valida su tutto il territorio e tutto l'anno. Ciononostante, è ormai pacifico ed accettato da tutti che il limite sia operativo solo durante la stagione balneare, definita dall'Ordinanza Balneare. Evidentemente, il motivo di questa interpretazione sta proprio nella ragione della norma, che è quella della tutela dei bagnanti.
Il concetto di spiaggia "solitamente" frequentata da bagnanti, al contrario delle altre due ipotesi, è perfettamente compatibile con questa interpretazione. Se si accogliesse il concetto di spiaggia frequentata da bagnanti dei punti 1 o 3, infatti, non avrebbe senso porre dei limiti temporali che la legge non ha previsto.
Ci si può immergere da una spiaggia frequentata da bagnanti, a patto però di caricare il fucile solo dopo che si è raggiunta la distanza i rispetto, che si calcola "a ventaglio", ossia in tutte le direzioni e non solo verso il largo.
In caso di una piccola cala tra due tratti di costa rocciosa, i 500 metri andranno percorsi o verso il largo o parallelamente alla costa.
I punti b) e c) dell'articolo 129 non richiedono particolari commenti, mentre il punto d) conferma l'importanza di rivolgersi alle Capitanerie di Porto per conoscere le limitazioni locali.
Sul divieto di pesca notturna previsto dal punto e), possiamo solo notare come la proibizione si giustifichi col fatto che molte specie ittiche durante le ore notturne diventano molto vulnerabili, specie se illuminate dalla torcia subacquea.
Va aggiunto che oltre ad essere vietata ed antisportiva, la pesca subacquea notturna racchiude anche rischi maggiori per l'incolumità.
Con riferimento alle «distanze di rispetto», le Ordinanze Balneari giocano un ruolo essenziale, perché spesso individuano delle aree specifiche in cui è vietata la balneazione, che dobbiamo ritenere un presupposto per l'esercizio della pesca in apnea. La consultazione dell'Ordinanza in vigore sulla zona di pesca è pertanto fortemente consigliabile. E’ poi da notare come la distanza di 500 metri appaia eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che un qualsiasi problema o malessere potrebbe avere gravi conseguenze in determinate circostanze. Inoltre, se si considera che le stesse imbarcazioni devono rispettare una distanza minore - solitamente 300 metri - appare davvero difficile comprendere la ragione di una distanza così grande.
Occorre segnalare che a volte capita di imbattersi in Ordinanze che prevedono distanze inferiori a quella usuale: non sappiamo se per una svista, l'Ordinanza 48/2001 della Capitaneria di Porto di Catania prevedeva una distanza di 300 metri.
Il pescatore subacqueo ricreativo-sportivo non può catturare tutto quello che incontra perché esistono diverse limitazioni.
L'art. 142, del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968) stabilisce che il pescatore ricreativo-sportivo può catturare giornalmente:
in quantità giornaliera massima di Kg. 5 complessivi (pesci + molluschi cefalopodi), salvo il caso di preda singola (tra pesci e molluschi cefalopodi) di peso superiore.
Il secondo comma dell'art. 128 bis del citato D.P.R., stabilisce che il pescatore ricreativo-sportivo subacqueo NON può raccogliere:
Il pescatore subacqueo ricreativo-sportivo NON può:
Per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo manualmente nel periodo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a Dicembre. (art. 1, n. 3 e art. 2, n. 2 del Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”), pena l'usuale sanzione amministrativa da 516 a 3.098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno[2].
Anche per il pescatore subacqueo ricreativo-sportivo valgono le “MISURE MINIME“ delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca.
[1] Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).
[2] La pesca del riccio è vietata nei mesi di maggio e giugno, in quanto l’animale è stato sottoposto negli ultimi tempi ad un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali sia da parte dei pescatori ricreativo-sportivo.
Sostanzialmente, quello di segnalarsi è l'obbligo principale imposto al pescatore subacqueo. Data la sua importanza, riportiamo l'articolo di legge per intero:
Art. 130 del Regolamento: "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione".
Boa Atoll
Mentre non sussiste alcuna differenza tra boa vera e propria e la cosiddetta "plancetta" (sia l'una che l'altra rientrano nel genere "galleggiante"), è importante sottolineare il fatto che la legge evidenzia molto l'importanza della bandiera rossa con striscia diagonale bianca quale segnale convenzionale di segnalazione del sub.
Tale precisazione si impone dal momento che spesso si notano subacquei che si segnalano con boa senza bandierina (che, in genere, è la prima cosa che si perde). In tal caso, oltre a correre inutili rischi, saremmo comunque passibili di un verbale da 1.000 a 3.000 euro, perché il galleggiante senza bandiera non soddisfa l'obbligo imposto dalla norma, che si preoccupa della sicurezza del subacqueo in immersione esposto al rischio di investimento da parte dei natanti.
E’ da rilevare come il legislatore, apparentemente non si sia curato di imporre in via generale una distanza di rispetto anche alle unità da diporto: in pratica, mentre il sub è severamente punito quando si allontana troppo dalla boa esponendosi al rischio di essere falciato da un'elica, nulla può contestarsi - in linea generale - al diportista che si avvicini incautamente alla boa segnasub mettendo a repentaglio l'incolumità del subacqueo.
La determinazione di tale "distanza di sicurezza" è talvolta stabilita dalle Capitanerie di Porto con Ordinanza. In questo caso la violazione della distanza di rispetto da parte del diportista integrerebbe un illecito amministrativo (art. 53, n. 3 D.lgs. n. 171/2005 - Nuovo Codice della Navigazione da diporto).
Al pescatore subacqueo, che comunque deve sempre essere dotato di boa segnasub, resta l'intelligenza di evitare, soprattutto nei mesi estivi, i posti e le ore con più intenso traffico nautico.
Alcune considerazioni:
Gli interrogativi posti dall'articolo 130 sono molti, vediamo di rispondere ai più comuni:
Occorre fare attenzione. La legge dice solo che la bandiera deve risultare visibile a non meno di 300 metri, ma le condizioni di visibilità in mare possono cambiare molto in relazione al suo stato. Con mare increspato o mosso, la nostra bandiera diventerà poco visibile e di questo dobbiamo sempre tenere conto.
In caso di condizioni che impediscano la visibilità della bandiera a grande distanza, si consiglia di evitare zone trafficate dalle imbarcazioni come le punte o di allontanarsi da riva.
Il rischio di essere multati in caso di condizioni di visibilità precaria è comunque praticamente assente, più che altro si tratta di una questione di sicurezza.
Qui l'incertezza generata dalla formulazione approssimativa della norma lascia spazio alle interpretazioni più disparate. In sostanza, durante un controllo potrà capitare di sentirsi dire tutto ed il contrario di tutto.
Senza complicare troppo il discorso, cercheremo di dare una lettura equilibrata della norma che vi metta al riparo da verbali ingiusti.
L'articolo 130 del Regolamento dice due cose in proposito:
Interpretando letteralmente il punto 1), si dovrebbe poter concludere che nel caso in cui il subacqueo ancori il mezzo e si allontani con la boa non ci sia alcun obbligo di issare la bandiera sul mezzo. Per essere "accompagnato" dal mezzo nautico, il subacqueo dovrebbe essere "seguito" da un assistente a bordo: il gommone ancorato, infatti, non "accompagna" nessuno.
Se andiamo a considerare la finalità della norma, che è quella della salvaguardia del subacqueo in immersione, giungiamo alla stessa conclusione: la bandiera issata sul gommone ancorato non aiuta in alcun modo il subacqueo che si è allontanato più di 50 metri con pallone al seguito. Al massimo, può confondere le idee ai diportisti di passaggio.
La soluzione migliore potrebbe essere quella di issare comunque la bandiera sul mezzo nautico. Anche se il punto 2) indica boa e bandiera sul mezzo nautico come due metodi alternativi di rispettare l'obbligo di segnalazione, nessuna norma vieta di "abbondare" in sicurezza ed avvalersi di entrambi.
Assolutamente no, per nessun motivo. Ognuno poi è ovviamente libero di fare le proprie valutazioni, ma ogni volta che il pescatore si allontana più di 50 metri dalla boa o, peggio, si immerge senza segnalazione, è passibili di un verbale da 1.000 a 3.000 euro.
Sì, l'importante è mantenersi sempre alla dovuta distanza. Questa soluzione, però, è sconsigliabile ed anche quando si pesca in coppia l'ideale è disporre di due boe segnasub.
La pesca “subacquea” ricreativa (come quella professionale) è ammessa «esclusivamente in apnea» (artt. 128 e 128 bis del Regolamento).
E' vietato l'uso di appareccchi ausiliari di respirazione (bombole ed erogatore). Tale uso è consentito solo per finalità diverse dalla pesca.
A fini di sicurezza, in tutti i casi è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, dotati di bombola della capacità di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi per la pesca subacquea.
Durante la pesca, il pescatore subacqueo, secondo le ultime disposizioni ministeriali, deve essere sempre seguito da un mezzo nautico con a bordo una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
L'articolo 128 ter del regolamento, introdotto con l'art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249, chiarisce meglio la questione del trasporto di fucili e bombole: "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati di una bombola di capacità massima di 10 litri, (una per ogni mezzo nautico), fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea". Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: "Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo".
Alcune considerazioni
La norma ha inizialmente generato molta incertezza nella sua applicazione: gli Organi di controllo finirono per intenderla nel senso che la pesca subacquea poteva esercitarsi esclusivamente con barca appoggio e barcaiolo al seguito.
La conseguenza di questa interpretazione non era da poco: di fatto, veniva proibita la pesca subacquea con immersione da terra, molto praticata dagli appassionati; inoltre, anche chi si recava a pesca con la barca appoggio, doveva farsi assistere sempre da un secondo a bordo del mezzo. La cosa suscitò non poche polemiche, anche perché se la legge avesse voluto introdurre una limitazione così importante non lo avrebbe certamente fatto in modo così implicito, servendosi della seconda parte di un articolo che si occupava della sicurezza del pescatore subacqueo.
Non a caso, infatti, lo stesso Ministro (al tempo: della Marina Mercantile) intervenne con la famosa Circolare n. 6227201 del 23/07/1987, nella quale chiarì che l'articolo di legge in questione riguardava esclusivamente i subacquei che "si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione" e che non si applicava al "pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra".
Per fugare ogni dubbio, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Rep. 2° - Uff. II) con foglio prot. Nr.. 82/010390/II, ha stabilito che in presenza di un mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo di “almeno una persona pronta ad intervenire”, giusta quanto disposto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 1 giugno 1987, n. 249.
Rimane salva la facoltà del Capo del Circondario di disciplinare con ordinanza ex art. 59 Reg cod. nav. la materia, avendo riguardo alle particolari esigenze locali.
Per il resto, basta ricordare che la violazione delle disposizioni dell'art 128 ter è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
L'art. 131 del Regolamento, intitolato "Limitazione di uso del fucile subacqueo", recita: «È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione».
La norma chiarisce come l'abitudine di alcuni di trasportare i fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti integri in realtà una condotta proibita dalla legge e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art. 11, n. 10 lettera a) D.lgs. N. 4/2102).
Sempre riguardo il fucile, bisogna considerare che anche se la legge lo definisce un attrezzo da pesca, resta comunque uno strumento di offesa e pertanto è bene toglierlo dal bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non portarselo dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, come ad esempio andando a fare shopping o peggio ancora andando a sciare. Questo consiglio vale a maggior ragione per il coltello da sub.
Concorso eventuale con il reato (contravvenzione) di “porto senza giustificato motivo di strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa della persona” (art. 4 L. 110/75).
Innanzitutto, la pesca subacquea con fucile o attrezzi similari può essere esercitata solamente dopo aver compiuto il 16 (sedicesimo) anno di età (art. 11, comma 19 lettera b) D.lgs. N. 4/2012).
Chi cede un fucile subacqueo o un attrezzo similare ad un minore di anni 16 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro (art 10, comma10 D.lgs. N. 4/2102).
La stessa pena è prevista per chi affida un fucile subacqueo o attrezzo similare ad un minore di anni 16 qualora all'affidamento, che possiamo definire una "cessione temporanea", segua l'uso effettivo.
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
[…]
Capo III
Norme di sicurezza per «unità da diporto» impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
[…]
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Art. 91.
Segnalazione
Oltre alla pesca sportiva/ricreativa subacquea, in mare, viene praticato anche il «nuoto subacqueo», per la visita ai fondali, ecc. Quest’attività non è regolamentata da alcuna norma legislativa per cui il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per rispondere ai numerosi quesiti degli appassionati subacquei, con Circolare n. 82010390 del 16.2.2000 ha fornito alle Autorità marittime periferiche le direttive di coordinamento, ai fini della disciplina locale, a salvaguardia dell’integrità fisica dei subacquei, distinguendo il semplice “nuoto subacqueo” dalla vera e propria “attività subacquea”.