Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) modalità, termini e procedure per l’applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio», ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 4/2012.
Con le stesse modalità previste per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», in caso di accertamento da parte degli Organi addetti al controllo, di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all' art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D,lgs. legislativo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, gli stessi notificano al titolare della Licenza di pesca del peschereccio anche il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
Nell’ipotesi che i predetti Organi accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Qualora l’Organo accertatore rilevi che l’applicazione dei punti per l’infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell’art. 20 delD. Lgs. n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel Verbale di applicazione dei punti, inserisce altresì l’indicazione del relativo periodo di sospensione. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del Verbale relativo all’applicazione dei punti, l’interessato può far pervenire al Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Questi, sentito l’interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato”, l’assegnazione dei punti e l’eventuale sospensione, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all’interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all’Ente accertatore.
Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti” ed eventuale sospensione, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell’eventuale periodo di sospensione - sul titolo matricolare del marittimo (= libretto di navigazione) e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente «Registro». La sospensione delle funzioni di comandante è altresì annotata sul Ruolo di equipaggio ovvero sul Ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.
Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 689/1981. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del compartimento marittimo dell’Ufficio di iscrizione copia del “provvedimento giudiziale” che dispone l’annullamento.
Il Capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul titolo matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro.
Nel caso in cui dall’assegnazione dei punti, successivamente decurtati, sia derivata la “sospensione” delle funzioni di comandante, il Capo del compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all’annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul titolo matricolare del marittimo e, ove occorra, sul Ruolo ovvero Ruolino di equipaggio.
Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 20 del D. Lgs n. 4/2012[1], presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell’Ufficio marittimo di iscrizione. All’esito della verifica, il Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all’interessato, dispone l’annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo – con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed all’Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente Registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel «Registro nazionale delle infrazioni» con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell’art. 3 comma 3 e cancellati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante.
[1] Art. 20, comma 3 (Sanzioni applicate al comandante della nave) […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.