Il principale riferimento legislativo per la pesca subacquea è il Regolamento approvato con D.P.R. 02.10.68, n° 1639 con successive modificazioni ed integrazioni (regolamento emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima).
Per semplicità di trattazione, chiameremo la Legge 963/65 semplicemente "Legge" ed il D.P.R. 1639/68 semplicemente "Regolamento". E' bene subito precisare che Legge e Regolamento, che dettano norme generali valide su tutto il territorio nazionale, non costituiscono l'unico riferimento per i pescatori subacquei.
La Legge prevede il divieto generale di "pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'Autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'Autorità amministrativa" (art. 15 comma 1 lett. a). Ciò significa che in pratica la legge proibisce e sanziona la violazione di regolamenti, decreti ed ordini emanati dalle Autorità locali la cui esistenza va verificata di volta in volta.
Questo sistema, se da una parte non semplifica la vita del pescatore subacqueo costringendolo ad assumere informazioni ogni volta che desidera immergersi in un nuovo posto, dall'altra consente all'Autorità locale di prendere provvedimenti imposti da esigenze tipicamente locali.
Oltre al complesso e frazionato sistema normativo relativo alle aree marine protette, quindi, esiste un altro sistema particolare di regolamentazione, teoricamente subordinato rispetto alla normativa nazionale, costituito dalle "Ordinanze Balneari”.
Tali ordinanze sono emesse ogni anno dalle Capitanerie di Porto in occasione dell'apertura della stagione balneare (che di solito va da Maggio a Settembre) e restano in vigore per tutta la durata la stagione. Molte volte le Ordinanze Balneari si limitano a richiamare le norme generali contenute nel Regolamento, ma altre volte specificano le limitazioni in modo peculiare, finendo così per dettare una normativa "locale" valida solo nella giurisdizione dell'Autorità che ha emanato l'atto.
Per completezza, bisogna ricordare anche la normativa delle Regioni a statuto speciale (Sardega, Sicilia e Friuli), che detta norme valide solo all'interno del territorio regionale e che spesso deroga a quella nazionale.
Proprio per l'esistenza di varie fonti normative, oltre a conoscere le regole generali è sempre indispensabile informarsi circa l'esistenza di ordinanze, leggi o regolamenti vigenti in ambito locale. Soprattutto quando si va in vacanza, è bene informarsi al meglio prima di entrare in acqua: non ci dimentichiamo che le sanzioni del pescatore subacqueo sono tutte molto salate e che alcune violazioni possono addirittura integrare dei veri reati.
La legge attribuisce la responsabilità per il coordinamento dell'attività di controllo e vigilanza sulla pesca al Ministero per le Politiche Agricole (art. 19 L. 963/65), svolta sotto la direzione del Corpo delle Capitanerie di Porto (art 21 comma 1 L 963/65).
La vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti è affidata "al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile (ora a quello delle Politiche Agricole e Forestali), alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza" nonché agli agenti giurati che gli enti locali (Regioni e Province) e "chiunque vi abbia interesse" possono nominare.
Oltre alla Guardia Forestale, quindi, assumono funzione di organo di controllo dell'attività di pesca un cospicuo numero di soggetti non ben identificabili a priori.
Pesca subacquea professionale: battuta di pesca
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della «Specializzazione di pescatore subacqueo».
Può essere esercitata solo dall’alba al tramonto ed esclusivamente nell’ambito del Compartimento marittimo che ha rilasciato l’Autorizzazione (art. 2 D.M. 20 ottobre 1986).
Ha "validità annuale", ed è rilasciata dal Capo del compartimento marittimo a condizione che (art. 4 D.M. 20 ottobre 1986):
Il Comandante della Capitaneria competente stabilisce con propria “Ordinanza”:
Ai sensi dell’art. 129 del Regolamento D.P.R. n °1639/68, intitolato "Limitazioni" l’esercizio della pesca subacquea professionale è vietato:
► Alcune considerazioni
Il limite che pone più problemi interpretativi è quello previsto dal punto a), anche perché il divieto dell'articolo 129 è ribadito praticamente in tutte le Ordinanze Balneari. Per chiarire il significato della norma, cerchiamo di rispondere agli interrogativi più comuni.
Il limite di distanza è valido solo in presenza di spiagge vere e proprie o anche in caso di scogliere ?
Letteralmente, spiaggia è cosa diversa da scogliera, ma la ragione della norma è quella della tutela dei bagnanti. Pertanto, l'obbligo di mantenere la distanza di rispetto deve ritenersi valido anche nel caso di scogliere frequentate da bagnanti.
Alcune Ordinanze, però, nel caso di scogliere a picco prevedono una distanza inferiore (di solito 100-200 metri) o addirittura consentono di pescare a ridosso della roccia, ma solo in assenza di bagnanti.
Cosa si intende per spiaggia frequentata da bagnanti ?
Le risposte possibili sono sostanzialmente tre:
Dato che come si è detto lo scopo è quello di «tutelare i bagnanti», la soluzione preferibile ci appare quella dell'ipotesi numero 2: di conseguenza, non solo il pescatore subacqueo deve stare alla larga dagli stabilimenti balneari, ma anche da quelle spiaggette raggiungibili solo via mare e quelle scogliere "solitamente" frequentate da bagnanti.
La distanza di 500 metri dalla costa vale solo durante la stagione balneare o tutto l'anno ?
L'art. 129 del Regolamento è una norma con forza di legge, valida su tutto il territorio e tutto l'anno. Ciononostante, è ormai pacifico ed accettato da tutti che il limite sia operativo solo durante la stagione balneare, definita dall'Ordinanza Balneare. Evidentemente, il motivo di questa interpretazione sta proprio nella ragione della norma, che è quella della tutela dei bagnanti.
Il concetto di spiaggia "solitamente" frequentata da bagnanti, al contrario delle altre due ipotesi, è perfettamente compatibile con questa interpretazione. Se si accogliesse il concetto di spiaggia frequentata da bagnanti dei punti 1 o 3, infatti, non avrebbe senso porre dei limiti temporali che la legge non ha previsto.
Ci si può immergere da una spiaggia frequentata da bagnanti per pescare alla distanza di legge ? Come si misurano i 500 metri ? Verso il largo o in tutte le direzioni ?
Ci si può immergere da una spiaggia frequentata da bagnanti, a patto però di caricare il fucile solo dopo che si è raggiunta la distanza i rispetto, che si calcola "a ventaglio", ossia in tutte le direzioni e non solo verso il largo.
In caso di una piccola cala tra due tratti di costa rocciosa, i 500 metri andranno percorsi o verso il largo o parallelamente alla costa.
I punti b) e c) dell'articolo 129 non richiedono particolari commenti, mentre il punto d) conferma l'importanza di rivolgersi alle Capitanerie di Porto per conoscere le limitazioni locali.
Sul divieto di pesca notturna previsto dal punto e), possiamo solo notare come la proibizione si giustifichi col fatto che molte specie ittiche durante le ore notturne diventano molto vulnerabili, specie se illuminate dalla torcia subacquea.
Va aggiunto che oltre ad essere vietata ed antisportiva, la pesca subacquea notturna racchiude anche rischi maggiori per l'incolumità.
Tutte le violazioni dell'art. 129 sono punite con sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro.
Con riferimento alle «distanze di rispetto», le Ordinanze Balneari giocano un ruolo essenziale, perché spesso individuano delle aree specifiche in cui è vietata la balneazione, che dobbiamo ritenere un presupposto per l'esercizio della pesca in apnea. La consultazione dell'Ordinanza in vigore sulla zona di pesca è pertanto fortemente consigliabile. E’ poi da notare come la distanza di 500 metri appaia eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che un qualsiasi problema o malessere potrebbe avere gravi conseguenze in determinate circostanze. Inoltre, se si considera che le stesse imbarcazioni devono rispettare una distanza minore - solitamente 300 metri - appare davvero difficile comprendere la ragione di una distanza così grande.
Occorre segnalare che a volte capita di imbattersi in Ordinanze che prevedono distanze inferiori a quella usuale: non sappiamo se per una svista, l'Ordinanza 48/2001 della Capitaneria di Porto di Catania prevedeva una distanza di 300 metri.
Tale pesca può essere effettuata esclusivamente mediante l’uso di (art. 9 D.M. 20/10/1986):
► Obbligo di segnalazione
Sostanzialmente, è l'obbligo principale imposto al pescatore subacqueo. Data la sua importanza, riportiamo l'articolo di legge per intero:
Art. 130 del Regolamento: "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione".
Boa Atoll
L'articolo del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l'art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) consente ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei professionali, di trasportare sul mezzo nautico il fucile subacqueo ed una bombola ad aria compressa di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca.
Se utilizzate navi di appoggio, queste vanno regolarizzate come unità da pesca professionale.