Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di “reti trainate”, di “reti da circuizione” o di “reti da imbrocco”, a meno che la dimensione delle “maglie” nella parte della rete in cui esse sono più piccole (sacco), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, siano:
Uno Stato membro può concedere deroga per le “sciabiche da natante” e le “sciabiche da spiaggia” che rientrano nel piano di gestione per la pesca nel mare territoriale (art. 19), a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4 (Habitat protetti), paragrafo 5, che in deroga al paragrafo 1, primo comma[1] , stabilisce che la pesca esercitata con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie, da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW, può essere autorizzata dalla Commissione (secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002), a condizione che:
â–º Le predette attività di pesca devono comunque soddisfare i requisiti di cui:
Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e relazionano[2] alla Commissione ogni 3 (tre) anni in merito allo stato delle praterie di posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati, delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri che marine.
Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie alla distanza minima dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca
Le reti trainate, comprese quelle destinate alla pesca della sardina e acciuga, da circuizione o da imbrocco, le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle stabilite all’art. 9 del Regolamento e, il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1º gennaio 1994, possono comunque essere utilizzate fino al 31 maggio 2010 anche se non vengano rispettati i valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca stabiliti all’art. 13 del Regolamento.
[1] E’ vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro dei piani di gestione di pesca a livello comunitario o nelle acque territoriali),
[2] La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.