Le navi da pesca sono contrassegnate (vedi anche Licenza di Pesca) dal:
Sebbene la norma preveda che nello stesso Ufficio marittimo non possano esserci unità con la stessa denominazione, talune volte, soprattutto per le unità da pesca con stazza lorda inferiore a 3 (tre) tonnellate, si riscontrano identici nominativi.
Il nome è stabilito dall’armatore all’atto dell’iscrizione dell’unità da pesca nei “Registri” e, fatta eccezione per le navi maggiori (oceaniche o mediterranee), può essere modificato in qualsiasi momento.
La variazione del nominativo della nave viene annotata dall’Ufficio marittimo dove è iscritta la nave nel Registro delle navi minori e galleggianti (RR.NN.MM. e GG.) e sulla Licenza di navigazione.
Per le navi maggiori, invece, è necessario chiedere preventiva autorizzazione alla Direzione generale del naviglio.
Nave da pesca
La nave da pesca, dopo il varo, perché possa essere “abilitata alla navigazione” deve essere iscritta in appositi “Registri” e deve essere in possesso di speciali documenti, acquistando così, il diritto a navigare. Condizione perché le unità da pesca possano essere iscritte nei Registri é che siano in possesso degli “elementi di individuazione” e che soddisfino ai “requisiti di nazionalità” [1] .
I Registri di iscrizione delle Navi e dei Galleggianti adibiti alla pesca – così come per tutte le navi mercantili – sono istituiti per l'assolvimento di finalità di carattere amministrativo e, come tali, sono documenti della pubblica amministrazione: essi vengono utilizzati però, anche per il raggiungimento di finalità privatistiche quali strumenti di pubblicità.
Le registrazioni eseguite a questo effetto (trascrizioni ed annotazioni di ogni atto relativo alla vita della nave, alla sua proprietà e al suo uso) sono pubbliche e destinate ad avere rilevanza giuridica verso chiunque vi abbia interesse.
â–º Distinguiamo:
Le Matricole e, in minore misura, i RR.MM.NN. e GG., offrono un quadro completo degli aspetti tecnici amministrativi giuridici della nave.
[1] L'art. 143 Cod. nav., modificato dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, prescrive che rispondono ai requisiti di nazionalità per l’iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all’art. 146:
L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011[1] [1] della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci e delle imbarcazioni trasportate a bordo, nonché degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la «sigla del porto di iscrizione» ed il «numero di matricola» dell’unità su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, dipinti in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati (art. 6 Reg. di esecuzione (UE) n.404/2011)
Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza.
[1] [1]Regolamento (UE) 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.
Links:
[1] http://www.nonnodondolo.it/../1/edit%2322