Può capitare che l’azione commessa dal contravventore non sia esattamente individuabile in una specifica e singola fattispecie di illecito ben individuata, potendo potenzialmente "concretizzare più violazioni" oppureo costituire "potenziale elemento costitutivo di illecito penale"; oppure trattarsi di situazione ben definita, ma disciplinata tra più norme ovvero fra disposizioni amministrative aventi pari gerarchia, ma poste in essere da soggetti istituzionali diversi (Prefettura, Capitanerie, Regione, Province, Comuni, ecc.) come di seguito si cercherà meglio di specificare:
► Concorso Formale
Tale situazione si realizza quanto il contravventore con una sola azione o omissione commette più illeciti previsti da una stessa o più norme di legge
In tale fattispecie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (art. 198 C.d.S. – art. 8 L. 689/81)[1].
Eccezione a detta norma è costituita dal 2^ comma del citato art. 198 – che concerne il transito nelle zone a traffico limitato (ZTL) – dove il contravventore soggiace ad una sanzione per ogni singola violazione; tuttavia al riguardo la recente giurisprudenza ha ammesso la prova contraria, qualora il contravventore dimostri l’unicità della propria condotta di guida[2]
► Concorso Materiale
Tale fattispecie si pone in essere quando vengono commesse più violazioni mediante più azioni od omissioni fra loro collegate....
In tal caso si soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa, salvo che trattasi di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (es. L. 250/58 in materia di previdenza ed assistenza marinara, ecc.).
Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che – in caso di violazioni reiterate della stessa fattispecie prevista dal C.d.S. (nel caso di specie: transito ripetuto più volte in ZTL) può configurare una sola violazione, purchè il trasgressore dimostri l’unicità della propria condotta di guida[3].
► Concorso Apparente
Tale circostanza segue il principio di specialità delle norme, verificandosi quando un medesimo fatto può ricadere, apparentemente, sotto la previsione di più norme ed occorre quindi individuare la esatta disposizione da applicare, secondo le modalità di seguito indicate:
Vi sono tuttavia fattispecie di illecito le quali – benché sanzionate da norme penali – comportano l’applicazione di specifiche "sanzioni amministrative"...
Quanto sopra evidenziato – e che costituisce applicazione del c.d.”principio di specialità” della norma - è stato anche richiamato dalla Cassazione giusta Sentenza n° 83/85 del 15.07.98 della Sez. I^ Penale.
Può, altresì, capitare che la stessa fattispecie di comportamento c.d. ”plurioffensivo” concretizzi sia un illecito amministrativo che una violazione penalmente rilevante...
In tal caso,fermo restando l’obbligo di procedere a contestazione in via amministrativa, per successiva valutazione da parte dell’Organo competente, l’Agente accertatore - nella sua qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria - ha parimenti l’obbligo di riferire il fatto all’ Autorità Giudiziaria competente, essendo allo stesso esclusa ogni forma di valutazione su un fatto comunque penalmente rilevante.
[1] Cass. Civ. – Sez. Tributaria – Sent. n° 2823 del 11.02.05
[2] [3] Corte Costituzionale – Ordinanza n° 14 del 26.01.07
[4] Cass. Pen., Sez.I, n° 3943 del 24.01.08; n° 5755 del 07.05. 99 e n° 13048 del 11.112.98