Tale procedura è consentita soltanto se eseguita da personale della stessa Amministrazione che ha proceduto all’accertamento ed alla contestazione; risulterebbe "nulla" se eseguita da personale di altra Amministrazione come stabilito dalla giurisprudenza[1].
In caso di materiale impossibilità della notifica per irreperibilità dell’interessato presso la propria residenza anagrafica, ed in assenza di eventuale immigrazione presso altro Comune o altro indirizzo (da accertare presso l’Ufficio Anagrafe ovvero la locale Polizia Municipale), potrà richiedersi l’accertamento dell’effettivo domicilio tramite le Forze di Polizia insistenti sul territorio ove è situato l’ultimo domicilio noto.
[1] Cass. Civ. – Sez. 1° - Sent. n° 563 del 21.01.94