L’attività d’indagine è documentata mediante il «Verbale» che è l’esposizione delle attività compiute dall’Ufficiale o dall’Agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle sue funzioni. Il Verbale è un modo più "formale" di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.
L’esigenza della verbalizzazione deriva dalla eventuale utilizzabilità degli atti anche in dibattimento, sia pure con attenuata forza probatoria.
I processi verbali redatti dalla P.G. sono «atti pubblici» perché provengono dal Pubblico Ufficiale, ma essi non godono, nel Codice Vassalli, di fede privilegiata, fino a querela di falso, potendo il Giudice disattenderli a prescindere da questa .
Quando trattasi di attività investigativa cui il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (atti cd. garantiti), il relativo verbale deve essere subito depositato presso l’Ufficio del P.M., per consentire al difensore di prenderne visione ed estrarne (o richiederne) copia (art. 366).
► L’art. 134 c.p.p. contempla due diverse forme di verbale:
Quando l’atto viene redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la “riproduzione fonografica”. In questo caso può parlarsi di verbale in forma «riassuntiva complessa».
Quando la redazione del verbale è effettuata in forma riassuntiva, ma “non viene contestualmente effettuata la riproduzione fonografica”, si è invece in presenza di un verbale in forma «riassuntiva semplice». La modalità ordinaria di documentazione è, comunque, il verbale riassuntivo semplice.
Non possono però essere redatti in forma riassuntiva semplice gli atti che incidono sulla libertà personale dell’indagato (sommarie informazioni dall’indagato) o che possono essere utilizzati in giudizio ai fini della decisione del Giudice (perquisizioni, sequestri). Per tali atti, la forma di redazione è il verbale integrale ovvero in forma riassuntiva complessa.
► Il verbale deve contenere:
Va tenuto presente che se alcuna delle persone intervenute non vuole o non è in grado di sottoscrivere deve esserne fatta menzione nel verbale con l’indicazione del motivo (art. 137 c.p.p.).La sottoscrizione non può essere apposta con mezzi meccanici o segni diversi dalla scrittura.
Copia del verbale non va rilasciata alla persona che ha rilasciato le dichiarazioni potendo, la stessa, prenderne visione richiedendo l’accesso al fascicolo del P.M. (art. 366 c.p.p.).
► Deve inoltre sottolinearsi che in caso di verbalizzazione di «dichiarazioni» occorre indicare:
Attenzione !
Una redazione negligente del verbale o la sua nullità può importare, a carico di chi lo redige«responsabilità disciplinari».
La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del P.M. (insieme alle denuncie, alle istanze e alle querele presentate per iscritto, ai referti, al corpo del reato e alle altre cose pertinenti al reato) e da questi conservata in «apposito fascicolo», mentre copia è trattenuta presso l’Ufficio di polizia giudiziaria (artt. 357, comma 4 e 373, comma.3 c.p.p.) e di essa l’Ufficiale o l’Agente di polizia giudiziaria che l’ha redatta potrà servirsi, previa autorizzazione, in «aiuto alla memoria» quando verrà chiamato in dibattimento come testimone.
Con l’acquisizione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria, compete a quest’ultima e non alla Polizia Giudiziaria che li ha compiuti, l’eventuale rilascio di copia dei verbali delle attività di indagine (in questi casi non trova, quindi, applicazione il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990).
.... incorre in responsabilità penale per «falsità ideologica» (art. 479 c.p.).
Riguardo i mezzi va rilevato che il Codice di rito li gradua attraverso un ordine preferenziale, prevedendo all’art. 134 c.p.p.:
Se si utilizza la forma riassuntiva, per difficoltà di reperire personale specializzato nella stenotipia, deve essere effettuata anche la riproduzione fonografica (soprattutto nella forma della registrazione) che è un mezzo di documentazione integrale del verbale.
La forma riassuntiva può essere utilizzata senza riproduzione fonografica o utilizzo di strumenti meccanici (macchina da scrivere) nei casi in cui si tratti di atti a contenuto semplice, di limitata rilevanza o quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici (art. 140 c.p.p.).
In tutti i casi di verbalizzazione descritti, se i criteri adottati sono ritenuti insufficienti, può procedersi alla riproduzione audiovisiva qualora questa sia ritenuta assolutamente indispensabile.
Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento, ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze da indicare specificamente nel Verbale, che impediscono la documentazione contestuale.
Circa il contenuto del verbale, si deve fare riferimento agli artt. 136 e 137 c.p.p., in particolare per quanto concerne l’obbligo di sottoscrizione da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha redatto, in quanto la mancanza di sottoscrizione ne comporta la nullità[1]
[1] Il verbale è nullo quando:vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione dell’Pubblico Pubblico Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).