Convalida dell'arresto e del fermo
Con la messa a disposizione del P.M. e la traduzione in carcere dell’arrestato o del fermato, cessano le attività della Polizia Giudiziaria relative all’arresto e al fermo.
Appare tuttavia opportuno accennare, sia pur sommariamente, al "procedimento di convalida" di tali provvedimenti, che sono in sostanza sottoposti ad un "doppio vaglio giurisdizionale", da parte del P.M. e del Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.).
- Il P.M., in particolare, effettua un preliminare controllo di:
- legittimità sull’atto di arresto o fermo: il P.M. se lo ritiene illegittimo (per evidente innocenza, evidente illegalità o sopravvenuta inefficacia: art. 389 c.p.p.), ordina la immediata liberazione del fermato o arrestato, ma ciò non preclude al P.M. il potere di chiedere ugualmente al Giudice una misura cautelare;
- adeguatezza: il P.M., allorché ravvisi che la persona arrestata o ferma è in precarie condizioni di salute, ovvero che la detenzione in carcere è sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari, può disporre che essa sia custodita agli arresti domiciliari, in attesa della pronuncia del Giudice della convalida;
- merito: il P.M., anche quando ritiene legittimo l’eseguito fermo o arresto, può sempre direttamente ed immediatamente rimettere in libertà la persona, se non ravvisa l’attuale permanenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga estigativo, pericolo per le esigenze di difesa sociale: art. 273 e art. 121 disp. att. c.p.p.). In tal caso, essendo già stato liberato
l’arrestato o fermato, non vi è alcuna urgenza per la richiesta del P.M. e la pronuncia del Giudice sulla convalida. Se, invece, si ravvisa esigenze cautelari, il P.M. oltre a domandare la eventuale convalida, chiede subito anche la misura cautelare.
- In ordine al Giudice investito di tali richieste, esso è:
- il G.I.P. (ipotesi usuale) che decide nella apposita udienza di convalida anche in ordine alla misura cautelare, eventualmente domandata dal P.M.;
- il G.I.P. funzionalmente competente è quello del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.
- Ad esempio: se un soggetto viene fermato a Milano per un omicidio fatto a Napoli, benché il reato appartenga alla competenza territoriale di Napoli, il G.I.P. della convalida è quello del tribunale di Milano.
- più raramente, il Giudice del giudizio direttissimo. Trattasi di ipotesi in cui il P.M. domanda direttamente e contestualmente al Giudice dibattimentale di convalidare l’arresto o fermo e di procedere al giudizio col rito direttissimo, nonché eventualmente di adottare una misura cautelare.
L’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.) innanzi al G.I.P., si svolge in camera di consiglio nel contraddittorio fra accusa e difesa; è personalmente sentito anche l’arrestato o il fermato se questi non rifiuta di comparire.
All’udienza, essendo in gioco la libertà dell’inquisito, è obbligatoria la presenza effettiva del suo difensore che deve essere preavvisato, ma è facoltativa quella del P.M., che avrà fatto pervenire per iscritto le sue conclusioni sulla convalida ed eventualmente la richiesta di misura cautelare (art. 24 D.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 che ha modificato in tal senso l’art. 391, comma 3).
All’esito dell’udienza il G.I.P. decide con ordinanza, ricorribile solo per cassazione (art. 391 comma 4), con la quale, in alternativa:
- convalida l’arresto o fermo;
- dichiara la illegittimità del fermo o arresto non convalidandolo. In tale ipotesi, l’autore della misura è eventualmente assoggettabile a sanzioni disciplinari, se sussistono profili di colpa (o, al limite, dolo) rilevanti in tale sede. In ogni caso, la persona assoggetta alla misura ha diritto alla riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p.
Il G.I.P. (o il Giudice dibattimentale in caso di giudizio direttissimo) deve verificare tutti i presupposti dell’arresto (flagranza, titolo di reato, osservanza dei termini, gravità del fatto e pericolosità del soggetto) o de fermo (gravità degli indizi, titolo del reato, osservanza dei termini e fondato pericolo di fuga).
Modus operandi
- Le fasi successive del procedimento conseguente all’arresto o al fermo sono così scandite:
- al più tardi entro 24 ore dalla esecuzione della misura, l’arrestato o il fermato passa nella disponibilità del Pubblico Ministero salvo i casi di liberazione a opera della stessa Polizia Giudiziaria;
- il Pubblico Ministero può procedere all’interrogatorio (art. 388);
- entro 48 dall’arresto o dal fermo, il Pubblico Ministero o provvede alla liberazione (art. 389 co.1) o richiede la convalida al G.I.P. competente in relazione al luogo dove l’arresto è stato eseguito (art. 390 co.1),
- il G.I.P. fissa l’udienza di convalida al più presto o comunque entro le 48 ore successive. Entro tali 48 ore l’udienza deve essere celebrata (art. 390 co.2).
- Il Pubblico Ministero con la richiesta di convalida (art. 390 e art. 122 att.) trasmette:
- il decreto di fermo (se il fermo è stato disposto dal Pubblico Ministero);
- il verbale di arresto o di fermo;
- copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia (anche se domiciliare);
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato
- La liberazione dell'arrestato o del fermato
La liberazione può essere disposta:
- dalla Polizia Giudiziaria (art. 389 co. 2);
- dal Pubblico Ministero (art. 389 co. 1);
- dal G.I.P. (art. 391 commi 4 e 6).